I termini di accertamento per i tributi locali (con proroga da normativa emergenziale)

I termini di accertamento per i tributi locali (parimenti con proroga da normativa emergenziale)
A differenza di quanto accade per i tributi erariali, vi sono precise regole che disciplinano la decadenza dal potere di accertamento per le entrate che fanno capo agli enti (IMU in primis). Ambito per il quale si riteneva applicabile, già prima del recente decreto n. 1630/2025, la proroga di 85 giorni dei suddetti termini conseguente alla normativa emergenziale del c.d. “Decreto Cura Italia”.
A differenza di quanto accade per le imposte erariali (si veda l’articolo Maggiore certezza sulla scadenza a fine anno degli accertamenti relativi al 2018 (per i soli tributi erariali) – Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti del 17 dicembre 2024), i termini di decadenza dal potere di accertamento per i tributi locali seguono regole ben precise, dal momento che l’art. 1, comma 161 della Legge 296/2006 dispone che la notifica degli avvisi di accertamento debba avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui:
- la dichiarazione, oppure
- il versamento,
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
A questo proposito si può ad esempio notare il caso dell’IMU, entrata locale rispetto alla quale l’art. 1, comma 769 della Legge 160/2019 stabilisce che la dichiarazione vada presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al possesso dell’immobile; anche se in tal caso, come noto, qualora non vi siano modifiche sostanziali della situazione in capo al detentore dei beni, la dichiarazione non andrà presentata. Ragion per cui, come visto sopra, in mancanza dell’obbligo di trasmissione del modello dichiarativo – nel corso dell’anno successivo a quello di riferimento – la scadenza del termine di accertamento andrà “ancorata” al versamento che è stato o che sarebbe dovuto essere effettuato – che deve invece avere luogo nell’annualità di riferimento.
Vista simile normativa, tutto sommato semplice, che regola i tempi in cui gli enti locali possono procedere con le riprese di propria spettanza, va evidenziato come in detto ambito non si sia invero mai posta la (un tempo) vexata quaestio della proroga di 85 giorni dei termini di accertamento ex art. 67, comma 1 del “Decreto Cura Italia”. Tema rispetto al quale, se circa un anno fa la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate si era espressa (nello specifico con atto di indirizzo del 29/02/2024) invitando gli uffici amministrativi, in sede di notifica degli atti accertativi, a non considerare il periodo di sospensione di 85 giorni dei termini di accertamento di cui alla richiamata alla normativa emergenziale che fa capo al menzionato D.L. 18/2020, oggi la situazione è completamente ribaltata, in particolare in virtù di quanto affermato dalla Cassazione con il decreto n. 1630 del 23/01/2025, con cui ha definitivamente ammesso, anche ai fini delle imposte sui redditi, l’operatività della suddetta dilazione di 85 giorni (così “cancellando” molteplici pronunce di merito che erano intervenute risolvendo il presente dubbio interpretativo in senso contrario.
Va comunque notato come la stessa giurisprudenza di merito, di fatto da sempre, sullo specifico versante dei tributi locali abbia nondimeno sostenuto che in tale ambito trova comunque applicazione la richiamata dilazione dei termini di accertamento, con riguardo ad alcune annualità precedenti all’emergenza sanitaria e per il totale degli 85 giorni di cui si è detto (tra le altre CGT I Perugia n. 232/1/23 del 12/07/2023, CGT I Taranto n. 1410 del 08/11/2022, CTP Pisa n. 242 del 04/07/2022, CTR Trieste n. 168/1/22 del 07/09/2022, CTP Oristano n. 51 del 15/03/2022 e CTP Milano n. 345 del 05/02/2022). Con limitati arresti invece – peraltro scarsamente motivati – in senso contrario (CTP Caserta n. 278 del 28/01/2022).
Da notare infatti come in taluni casi, ad esempio nella citata sentenza CGT I Prato n. 87 del 2023, i giudici abbiano sostenuto l’inapplicabilità della proroga in questione, che deriva dall’applicazione dell’art. 67, comma 1 del D.L. 18/2020, con specifico riferimento ai (soli) tributi erariali visti in precedenza: ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 157 del D.L. 34/2020 in merito alla scissione dei termini di emissione e notifica degli atti, norma difatti espressamente esclusa per i tributi locali (ex comma 7-bis del medesimo art. 157).
Si deve dunque e in definitiva ritenere che le entrate che fanno capo agli enti locali vedono pertanto l’operatività della proroga in discorso, difficilmente contestabile proprio in considerazione delle citate pronunce di merito – sebbene, di recente, ulteriori arresti di merito si stiano ponendo in linea con l’inapplicabilità della dilazione anche per le entrate non erariali (si vedano, segnatamente, CGT I Taranto n. 930/3/24 del 10/06/2024 e CGT I Latina n. 474/3/24 del 02/05/2024).


(*) Fonte Fiscal Focus