Fatturazione elettronica, stop definitivo ai pazienti privati da parte di medici e dentisti: cosa cambia

Divieto definitivo di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, previsto dal decreto correttivo-bis del 4 giugno 2025. (*)
Nel pomeriggio del 4 giugno 2025 è stato definitivamente approvato il decreto correttivo-bis, contenente importanti disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, Concordato Preventivo Biennale (CPB), giustizia tributaria e regime sanzionatorio fiscale.
Tra le novità introdotte viene reso definitivo l’obbligo di divieto della fatturazione elettronica per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche.
Fattura elettronica: divieto permanente per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali
Dal debutto della fatturazione elettronica, il divieto di emissione della e-fattura per le prestazioni sanitarie rivolte ai consumatori finali è stato prorogato annualmente. L’ultima proroga, introdotta tramite un emendamento al Decreto Milleproroghe n. 202/2024 e convertita nella Legge n. 15/2025, aveva esteso il divieto fino al 31 dicembre 2025.
Con l’approvazione del decreto correttivo-bis, il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche diventa ora definitivo. In sostanza, per i professionisti e le strutture sanitarie che operano con pazienti privati, la fattura dovrà continuare a essere emessa in formato cartaceo, nel rispetto della normativa sulla privacy e della tutela dei dati sensibili.
Divieto fattura elettronica per prestazioni sanitarie: chi è coinvolto
Il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie verso i consumatori finali (persone fisiche) è permanente e riguarda tutti gli operatori sanitari con partita IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato (incluso il regime forfettario) o dalla forma giuridica.
In base all’art. 9-bis del D.L. 135/2018, la norma vieta l’emissione di fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) a chiunque effettui prestazioni sanitarie verso persone fisiche, a prescindere dall’obbligo di invio dati al Sistema Tessera Sanitaria o al Fisco.
Il divieto coinvolge:
- medici, odontoiatri, infermieri, igienisti dentali, fisioterapisti, psicologi, biologi;
- tutti i professionisti iscritti agli albi ed elenchi regolati dalla L. 3/2018;
- RSA, società odontoiatriche, cliniche, laboratori di analisi, ortopedie, sanitarie, ottici e, più in generale, tutti gli operatori della sanità.
Il divieto si applica anche ai veterinari liberi professionisti, ma non a cliniche, ospedali e laboratori veterinari, esclusi perché non disciplinati dall’art. 8-ter del D.lgs. 502/1992.
(*) Fonte Fiscal Focus