Sponsorizzazioni di ASD al vaglio della documentazione del costo e dell’inerenza
Entro 200.000 euro sono considerate spese di pubblicità per presunzione assoluta (*).
L’art. 12 comma 3 del DLgs. 36/2021 stabilisce che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti (associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche e associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva), di importo annuo non superiore a 200.000 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti di quest’ultimo mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 108 comma 1 del TUIR.
La disposizione riproduce, senza modifiche sostanziali, l’art. 90 comma 8 della L. 289/2002, che ha disciplinato la materia fino al 30 giugno 2023, prima dell’entrata in vigore del citato art. 12 comma 3 del DLgs. 36/2021, che lo ha abrogato (cfr. l’art. 52 comma 2 lett. a) dello stesso DLgs. 36/2021). Nella relativa interpretazione, si ritiene, quindi, di poter continuare a fare riferimento alla prassi e alla giurisprudenza emanate con riferimento alla disciplina previgente, stante la coincidenza con l’attuale.
In particolare, la disposizione prevede, ai fini delle imposte dirette, una presunzione assoluta circa la natura dei suddetti oneri, che vengono considerati – nel limite di 200.000 euro – comunque spese di pubblicità (in questo senso, cfr. circ. n. 21/2003, § 8 e, in giurisprudenza, tra le ultime, Cass. nn. 26368/2023, 21452/2021 e 8540/2020) e, quindi, interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento (ex art. 108 comma 1 del TUIR).
In ogni caso, la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni (cfr. anche la circ. n. 21/2003, § 8):
– i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto che li corrisponde;
– deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.
Ai fini della deducibilità delle spese sostenute, resta altresì fermo l’obbligo di fornirne la prova documentale. Ad esempio, nel caso esaminato dalla citata ordinanza n. 26368/2023, a causa dell’irregolarità dei contratti, delle fatture e delle ricevute prodotte, le condizioni per l’applicabilità dell’agevolazione sono state ritenute non dimostrate dal contribuente.
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. nn. 29217/2024, 18726/2024 e 3470/2024), in presenza dei requisiti di legge e nei limiti del suddetto ammontare, si devono ritenere altresì integrate, ex se, sia l’inerenza, sia la congruità dell’onere, senza necessità di fornire ulteriori prove.
Possiamo affermare dunque, che le spese di sponsorizzazione sono deducibili se rispettano i principi di inerenza e congruità. Per giustificare queste spese, è necessario avere un contratto di sponsorizzazione, dimostrare l’effettiva esecuzione del contratto e mantenere tracciabilità dei pagamenti.
In merito alla obbligatorietà della tracciabilità dei pagamenti dal momento che le spese di sponsorizzazione hanno diversa natura dalle spese di rappresentanza, si ritiene che le spese di pubblicità e sponsorizzazione siano escluse dagli obblighi di tracciabilità introdotti dall’art. 1 co. 81 – 83 della L. 207/2024. Le stesse, quindi, continuano a essere deducibili anche se pagate, ad esempio, in contanti. Ma dovendo fornire la prova documentale il pagamento in contanti “appare alquanto inusuale, per non dire non credibile”, usando le parole del collegio giudicante nella sentenza 113/26/13 del 10 ottobre 2013 della C.T. Reg. di Torino.
Un profilo dubbio della norma in commento, sul quale l’Agenzia delle Entrate risulta non essersi ancora pronunciata a livello centrale, riguarda la modalità di computo del limite quantitativo, laddove si richiede che i corrispettivi risultino di “importo annuo non superiore a 200.000 euro”.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’utilizzo dell’aggettivo “annuo” rende incerto se tale soglia vada verificata in ogni caso con riferimento all’anno solare ovvero al periodo d’imposta. Inoltre, nel caso di esercizi di durata diversa dai 12 mesi, non appare chiaro se tale limite vada parametrato alla diversa estensione del periodo d’imposta.
Nelle risposte a quesiti fornite nel corso della Serata di Aggiornamento del 28 aprile 2004, la DRE per il Piemonte ha precisato che il riferimento va effettuato al periodo d’imposta, senza alcuna parametrazione se quest’ultimo ha durata diversa da 12 mesi. “L’art. 110 del […] TUIR non prevede, infatti, il ragguaglio delle spese di pubblicità indicate nell’art. 108 del TUIR medesimo”.
Dal tenore letterale della risposta, si evince che, nel caso di periodo d’imposta a cavallo d’anno, il rispetto del limite di 200.000 euro va comunque verificato in relazione a detto periodo e non all’anno solare. Così, ad esempio, se i corrispettivi relativi al periodo d’imposta 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024 ammontano a 190.000 euro, al ricorrere delle suddette condizioni essi sono integralmente deducibili, anche nell’ipotesi in cui, considerando l’anno solare 2023, fossero invece pari a 210.000 euro (sommando anche le spese affrontate in tale anno relative al periodo d’imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023).
Inoltre, in caso di periodo d’imposta pari a 6 mesi (es. 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024), la soglia di 200.000 euro non andrebbe ridotta e non dovrebbe quindi essere considerata pari a 100.000 euro.
Infine, si ricorda che i corrispettivi eccedenti l’importo di 200.000 euro sono deducibili secondo le regole generali in materia di reddito d’impresa in relazione alla loro natura (cfr. ris. n. 57/2010). Pertanto, se il corrispettivo erogato nel periodo d’imposta di riferimento è pari a 350.000 euro, in capo all’erogante:
– 200.000 euro sono in ogni caso deducibili come spesa di pubblicità, in presenza dei requisiti di legge;
– 150.000 euro sono deducibili come spesa di pubblicità solo se qualificabili come tali; diversamente, potrebbe operare la disciplina delle spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall’art. 108 comma 2 del TUIR.
(*) Fonte Eutekne
