Spese anticipate nel regime forfettario: cosa sono, quando non fanno reddito e come gestirle correttamente

Spese anticipate nel regime forfettario: cosa sono, quando non fanno reddito e come gestirle correttamente

Chi lavora in regime forfettario deve prestare particolare attenzione al trattamento delle spese anticipate in nome e per conto del cliente. Queste spese, se gestite correttamente, non fanno reddito e non sono soggette a IVA, ma solo se rispettano determinate condizioni.

Cosa sono le spese anticipate nel regime forfettario

Le spese anticipate sono quelle che il professionista sostiene nell’interesse del proprio cliente e a suo nome.
In pratica, il professionista agisce come mandatario del cliente, pagando un costo che in realtà spetterebbe al cliente.

Esempi di spese anticipate:

  • il pagamento di una marca da bollo;
  • il contributo unificato per presentare un ricorso;
  • imposte, diritti o bolli dovuti dal cliente.

Queste spese non rientrano nel reddito imponibile del professionista, a condizione che siano documentate correttamente e riaddebitate per lo stesso importo.

Differenza tra spese anticipate e spese professionali

È importante non confondere le spese anticipate con le spese professionali.

Le spese anticipate sono sostenute in nome e per conto del cliente, e quindi non tassate.

Le spese professionali, invece, sono sostenute dal professionista in proprio nome per svolgere l’incarico. Il loro rimborso viene considerato un compenso imponibile.

Esempio pratico:
Se un avvocato paga un contributo unificato intestato al cliente → spesa anticipata, non imponibile.

Se invece paga un biglietto del treno intestato a sé per raggiungere il cliente → spesa professionale, imponibile.

Riferimenti normativi e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Anche se la Legge 190/2014 (che regola il regime forfettario) non menziona espressamente le spese anticipate, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il loro trattamento con diverse circolari:

Circolare 58/E del 2001: le somme rimborsate per spese sostenute in nome e per conto del cliente non costituiscono compenso.

Circolare 5/E del 2021: questo principio si applica anche ai contribuenti forfettari.

Dlgs 192/2024: ha modificato l’articolo 54 del TUIR, precisando che per i contribuenti ordinari le spese addebitate analiticamente ai clienti non fanno reddito. Tuttavia, questa regola non è stata estesa ai forfettari, per cui resta valida la distinzione tra spese anticipate e spese professionali.

Condizioni per considerare una spesa “anticipata”

Perché una spesa possa essere esclusa dal reddito del professionista in regime forfettario, devono essere rispettate tutte queste condizioni:

1. Sostenuta in nome e per conto del cliente – il documento di spesa deve essere intestato al cliente.

2. Riferibile a un onere del cliente – come imposte, bolli, contributi o diritti.

3. Importo esatto – il rimborso deve essere pari alla spesa sostenuta (nessun margine o maggiorazione).

4. Documentazione regolare – occorre poter dimostrare che si è agito come mandatario del cliente.

Se manca anche solo una di queste condizioni, la somma rimborsata diventa reddito imponibile.

Attenzione ai casi particolari

In alcuni casi non è possibile intestare il documento al cliente, ad esempio per visure catastali acquistate tramite portali che non consentono di inserire il codice fiscale del cliente.
In queste situazioni, la spesa risulta intestata al professionista e quindi viene considerata compenso tassabile.

Tuttavia, se si può dimostrare che il professionista ha agito come mandatario del cliente, sarebbe logico escluderla dal reddito. Su questo punto, però, si attende un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Conclusione

Le spese anticipate nel regime forfettario sono fuori dal reddito solo se:

  • sono sostenute in nome e per conto del cliente,
  • sono documentate correttamente,
  • vengono riaddebitate per lo stesso importo.

Tutte le altre spese – anche se legate all’incarico – sono imponibili.


Gestirle correttamente è essenziale per evitare errori fiscali e sanzioni.

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