Doppi contributi INPS? Non sempre: le regole per chi è dipendente e ha partita IVA
Quando l’attività autonoma è solo “secondo lavoro” e quando invece scatta l’iscrizione a Gestione Separata o Artigiani/Commercianti (*).
Quando un lavoratore dipendente decide di affiancare alla propria attività principale un’attività autonoma con partita IVA, ad esempio come artigiano o commerciante, uno dei temi più delicati riguarda l’obbligo contributivo. La domanda è ricorrente: se sono dipendente full-time e indeterminato, devo comunque iscrivermi alla gestione artigiani/commercianti? O devo versare i contributi alla Gestione Separata?
La risposta, come spesso accade in diritto del lavoro e previdenza, dipende dalla natura dell’attività esercitata.
Va preliminarmente osservato che, qualora il contratto di lavoro non preveda espressamente divieti, il lavoratore non è obbligato a chiedere specifica autorizzazione all’azienda. Tuttavia, per evitare contestazioni o sanzioni disciplinari, è fortemente consigliato informare il datore di lavoro. Nel settore pubblico, invece, l’autorizzazione è quasi sempre obbligatoria e regolata dal D.Lgs. 165/2001.
Esclusione dall’obbligo contributivo
La normativa INPS e la prassi consolidata chiariscono che il soggetto che svolge un’attività di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, qualora avvii una partita IVA come artigiano o commerciante, non è obbligato all’iscrizione alla relativa gestione previdenziale quando l’attività autonoma non è prevalente.
Ciò significa che l’attività artigiana o commerciale deve essere residuale rispetto al lavoro dipendente, sia in termini di tempo sia di mezzi organizzati. In altre parole:
- il lavoro subordinato a tempo pieno assorbe integralmente la capacità lavorativa del soggetto;
- l’attività autonoma è svolta in modo limitato o complementare.
In questo caso non sorge l’obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti, e quindi non sono dovuti i contributi fissi minimali.
La prevalenza è valutata in base a criteri sostanziali, quali il tempo dedicato, l’organizzazione dei mezzi e il livello di reddito generato. Quando l’attività dipendente rappresenta l’impegno principale e stabile del soggetto, l’INPS ritiene che i contributi versati dal datore di lavoro siano sufficienti a garantire la copertura previdenziale di base, limitando l’obbligo contributivo dell’attività autonoma al solo versamento della quota a percentuale, se dovuta in relazione ai redditi prodotti.
Le aliquote 2025 sulla quota eccedente il minimale (18.415 euro) sono pari al:
- 24,00% per Artigiani
- 24,48% per Commercianti
Esempio di calcolo
Reddito P.IVA: 30.000€
Quota oltre il minimale: 30.000 – 18.415 = 11.585€
Contributi: 11.585 × 24,48% = 2.837,65€
Totale impatto contributi su reddito da partita IVA = 9,45%
Obbligo di iscrizione e versamento alla Gestione Separata
Qualora la partita IVA non configuri un’attività artigiana o commerciale, ma un’attività professionale senza albo (es. consulenza, servizi intellettuali, attività non organizzate in forma d’impresa).
In queste situazioni il contribuente non può iscriversi alla gestione artigiani/commercianti e rientra automaticamente nella Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995).
Per la Gestione Separata, dunque, l’obbligo contributivo scatta sempre, anche se il soggetto è dipendente a tempo pieno e la contribuzione si versa solo in percentuale sul reddito (nessun minimale fisso), anche se si è già assicurati come dipendenti. Il dipendente che svolge un’attività professionale che prevede l’iscrizione a INPS Gestione Separata, ha diritto ad una riduzione dei contributi di 2 punti percentuali ( 24% invece del 26,07%).
Esenzione dall’obbligo contributivo
Il lavoratore autonomo non è tenuto al pagamento dei contributi previdenziali se sussiste una delle seguenti condizioni:
- lavoratore dipendente full time, con partita IVA, che svolge un’attività commerciale in contemporanea ad un’attività di lavoro dipendente full time;
- professionista/autonomo, non iscritto ad alcun albo professionale, ma alla gestione separata INPS, che non emette alcuna fattura durante l’anno per mancata produzione di redditi;
- lavoratori autonomi che aprono una partita Iva usufruendo di accordi sulla previdenza con Stati esteri.
Impatto irrilevante del regime fiscale
Il regime forfettario applicato dal lavoratore dipendente titolare di partita IVA è indifferente rispetto agli obblighi previdenziali, che dipendono esclusivamente dalla natura dell’attività ai fini INPS. E’ importante ricordare che l’accesso al regime forfettario è consentito solo se:
- i compensi non superano il limite di 85.000 euro all’anno;
- il reddito da lavoro dipendente non sia stato superiore a 30.000 euro nell’anno precedente;
- il lavoratore non detenga partecipazione in società di persone o SRL trasparenti.
(*) Fonte Fiscale Focus
