Bonus edilizi, è consentita un’unica cessione – Opzione di cessione e sconto in fattura – Novità del DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”)

Bonus edilizi, è consentita un’unica cessione – Opzione di cessione e sconto in fattura – Novità del DL 4/2022 (DL “Sostegni-ter”)

Ammesso soltanto il passaggio dal titolare della detrazione al fornitore ovvero da quest’ultimo, se ha maturato il credito d’imposta a fronte dello sconto praticato al cliente, ad altri soggetti.

L’art. 28 del DL 27.1.2022 n. 4 modifica la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi contenuta nell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020.
Nella sostanza la nuova formulazione consente, in pratica, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione  del  credito d’imposta.

Quindi, relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo comma 2, è possibile optare alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.


L’art. 28 co. 2 del DL 4/2022 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020″.

La data che fa da “spartiacque” al sopravvenuto divieto di “cessioni successive alla prima” dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, introdotto dall’art. 28 del DL 4/2022, è stata quindi ufficialmente aggiornata (provv. n. 37381/2022), dal giorno prima del 7 febbraio 2022 (cioè il giorno 6) al giorno prima del 17 febbraio 2022 e cioè il giorno 16 febbraio 2022.

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