Dalla scadenza di fine mese alla “tregua fiscale”: versare o attendere?

Dalla scadenza di fine mese alla “tregua fiscale”: versare o attendere?

Pagare o attendere, questo è il dilemma. Le notizie, tutto sommato positive, che pervengono dall’esecutivo in materia di “tregua fiscale” ingenerano uno strano senso di inquietudine. Versare senza rischiare o attendere misure più favorevoli?

Per voce del Viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo si prospetta l’introduzione di numerose misure per la definizione agevolata dei debiti tributari.

Il pacchetto, che avrà un perimetro certamente più ampio rispetto alle omonime misure del recente passato, prevede l’introduzione di tre distinte linee di intervento, quali:

  1. uno stralcio dei carichi fino al 2015 non superiori a 1.000 euro,
  2. l’abbattimento al 50 per cento dell’imposta dovuta con applicazione delle sanzioni nella misura del 5 per cento sulle cartelle da 1.000 a 3.000 euro,
  3. l’introduzione di una possibile rottamazione-quater secondo gli schemi del passato.

Fra le misure ipotizzate il Viceministro dell’Economia e delle Finanze annuncia, inoltre, la straordinaria regolarizzazione dei versamenti periodici omessi nel 2022 per imposte e ritenute, nonché una misura di definizione agevolata che abbracci specificatamente gli avvisi bonari, con una riduzione delle sanzioni irrogate in caso di decadenza dal piano di versamento e la concessione di un arco temporale di due anni nell’ambito del quale provvedere al versamento delle somme omesse.

Le predette misure, che con ogni probabilità verranno introdotte nella prossima Legge di Stabilità, o nel suo Decreto Collegato, si sovrappongono con le scadenze della remissione in termini per la Rottamazione-Ter e Saldo e Stralcio previste dall’articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. Affinché non si determini l’inefficacia delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 de Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, all’articolo 16-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 e all’articolo 1, commi 190 e 193, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 30 novembre 2022 sarà ancora possibile versare, in un’unica soluzione, tutte le rate previste per il 2022. Termine leggermente più ampio, fissato al 5 dicembre 2022, considerando le disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato Decreto Legge n. 119 del 2018 secondo le quali nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non si produce l’effetto dell’inefficacia della definizione.

Ad oggi, purtroppo, è difficile eseguire valutazioni di convenienza. Senza conoscere le misure nel loro dettaglio, infatti, qualsivoglia decisione rischia di essere inesorabilmente smentita. Il rischio di non versare nella speranza di ottenere risparmi con la “tregua fiscale” si scontra con un contesto normativa in vertiginosa evoluzione che potrebbe, a causa dei continui cambiamenti, deludere il contribuente, lasciandolo senza più alternative. Senza un paracadute certo, infatti, saltare la scadenza ultima del 5 dicembre 2022 significherebbe condannarsi all’inefficacia della precedente definizione agevolata.

La “tregua fiscale” non costituirà semplicemente un’opportunità di risparmio per un’ampia fascia di contribuenti, ma sarà lo strumento necessario, probabilmente l’unico, per risolvere i problemi della riscossione ereditati dalla pandemia.

Si colga, infatti, che in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino al 16 luglio 2022 il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data siano integralmente saldate, mentre in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate dal 16 luglio 2022, la nuova rateazione dei medesimi carichi è sempre esclusa. In questo senso, nel contesto normativo appena descritto, la “tregua fiscale” potrebbe rappresentare l’ultima occasione per ottenere il frazionamento del debito.

La “tregua fiscale”, in particolare, potrebbe arrivare dove precedenti disposizioni normative non sono giunte. L’articolo 13-decies, comma 5, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, infatti, disponeva, solo per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, era intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione, senza la necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione, la possibilità di essere nuovamente dilazionati con la semplice presentazione della richiesta di rateazione entro il termine, ormai decorso, del 31 dicembre 2021. Tale disposizione, concettualmente errata, escludeva i soggetti colpiti dalla pandemia per accogliere i contribuenti decaduti per motivi del tutto estranei alla crisi.

Ora la “tregua fiscale” potrebbe correggere l’errore compiuto dal Legislatore dell’epoca e concedere, finalmente, un’ultima possibilità a chi, a causa della crisi, è decaduto dal beneficio del termine.

* Fonte Fiscal Focus

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