Pronto l’applicativo per inviare la domanda di rottamazione dei ruoli. La domanda sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023.

Pronto l’applicativo per inviare la domanda di rottamazione dei ruoli. La domanda sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023.

È possibile scegliere quali carichi rottamare (*).

Ieri l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione l’applicativo per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli di cui all’art. 1 commi 231 e ss. della L. 197/2022.
Rammentiamo che per effetto della rottamazione dei ruoli sono stralciati tutti gli interessi compresi nei carichi (in primo luogo, quindi, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), le sanzioni amministrative, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione.

Dal punto di vista procedurale:
– entro il 30 aprile 2023 va trasmessa la domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18) e ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti;
– entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della L. 197/2022 (si tratta dello stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Vengono altresì indicate le scadenze delle singole rate;
– entro il 31 luglio 2023, vanno pagati tutti gli importi o la prima rata.

Rientrano nella rottamazione i carichi, principalmente tributari e contributivi, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se non fosse ancora stata notificata la cartella di pagamento. Occorre quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) o alla data di trasmissione del flusso di carico (successivo alla notifica dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).
I ruoli delle Casse di previdenza private rientrano nella rottamazione solo se l’ente previdenziale ha deliberato in questo senso entro fine gennaio, con le modalità di legge.
A seguito della domanda il debitore è considerato adempiente quindi, ad esempio, è possibile il rilascio del DURC come confermato dalle FAQ.

Fatta questa premessa, a differenza delle precedenti rottamazioni il modello non va trasmesso agli indirizzi di posta elettronica semplice o certificata istituiti a tal fine dall’Agente della riscossione, modalità prevista, questa volta, solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento.
È stato creato un applicativo per inviare la domanda, utilizzabile anche da chi non è in possesso della c.d. identità digitale  (SPID, CIE).
Occorre indicare i carichi che si vogliono definire (numero della cartella, dell’avviso di addebito o di identificazione interna della nota di presa in carico).

Non emergono particolari problemi di compilazione, basta specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata.
Sono previsti campi per la domiciliazione, all’interno dei quali sembra possibile indicare, ad esempio, la PEC o il telefono del professionista che assiste il contribuente (a cui sarà quindi inviata la comunicazione di liquidazione degli importi).

Il comunicato stampa specifica due aspetti della massima importanza:
– è possibile scegliere quali carichi definire anche all’interno della singola cartella di pagamento che porta a riscossione più ruoli, indicando il numero di ruolo (dato che emerge dalla cartella stessa), mentre gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito sembra debbano essere definiti per la totalità;
– “Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente”.

Sicuramente il debitore può presentare diverse domande di rottamazione, ma queste “integrano” la prima; se si dovesse prendere ciò alla lettera, le distinte domande saranno espressione di un unico procedimento e non di procedimenti distinti e potrà esserci un’unica comunicazione di liquidazione degli importi.
Pertanto, l’eventuale insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata comprometterebbe l’intera rottamazione, mentre nelle rottamazioni precedenti ogni domanda “seguiva la sua strada”.
Si tratta di un aspetto sul quale sono più che opportuni ulteriori chiarimenti.

Domanda integrabile sino alla scadenza

La domanda sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023. Ove la rottamazione venisse negata sarà possibile riprendere il pagamento delle rate sospese; invece, se si pagano le somme da rottamazione la dilazione concessa sarà revocata di diritto.
Sebbene il comunicato non lo affermi espressamente, la decadenza dalla rottamazione, a differenza di quanto era sancito per le rottamazioni pregresse, non osta a una nuova domanda di dilazione nel rispetto dell’art. 19 del DPR 602/73.

Per i clienti interessati alla misura sono pregati di mettersi in contatto con lo studio. 

(*) Fonte Eutekne

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