Compensazione dei crediti in dieci anni anche per le «rate residue»

Compensazione dei crediti in dieci anni anche per le «rate residue»

Per i crediti di imposta derivanti da detrazione superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, da detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 e da detrazione sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013, sorti a fronte di opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 dovrebbero poter beneficiare della «spalmatura» in dieci rate annuali(*).

In deroga a quanto previsto dall’art. 121 comma 3 del DL 34/2020, l’art. 9 comma 4 del DL 176/2022 consente, per i crediti di imposta derivanti da detrazione superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, da detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 e da detrazione sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013, sorti a fronte di opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, di “spalmare” la quota residua di ciascuna rata annuale, non utilizzata in compensazione nel periodo in cui avrebbe dovuto essere utilizzata in base alla disciplina ordinaria, in 10 rate annuali di pari importo utilizzabili in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui avrebbe dovuto originariamente avere luogo l’utilizzo in compensazione della rata “spalmata” (modifiche apportate al comma 4 in commento dal comma 3-quinquies dell’art. 2 del DL 11/2023).

Le norme di attuazione dell’art. 9 comma 4 del DL 176/2022 sono state diramate dall’Agenzia delle Entrate con il provv. 18 aprile 2023 n. 132123, il quale ha per altro chiarito che la possibilità di “spalmatura” della quota residua di ciascuna rata annuale, non utilizzata in compensazione nel periodo in cui avrebbe dovuto essere utilizzata in base alla disciplina ordinaria, comprende anche le rate annuali di crediti d’imposta acquisiti per effetto di cessioni successive alla prima opzione e può trovare applicazione:
– a partire dalle rate annuali di competenza 2022, per quel che concerne i crediti d’imposta che derivano da opzioni esercitate su spese agevolate con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022;
– a partire dalle rate annuali di competenza 2023, per quel che concerne i crediti d’imposta che derivano da opzioni esercitate su spese agevolate con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, comunicate all’Agenzia delle Entrate tra il 1° novembre 2022 e il 31 marzo 2023, oppure da opzioni esercitate su spese agevolate con il bonus eliminazione barriere architettoniche 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 o con il sismabonus di cui all’art. 16 del DL 63/2013, comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Mentre l’art. 9 comma 4 del DL 176/2022 si limita a stabilire che per gli interventi di cui si è detto (superbonus, bonus barriere 75% e sismabonus) “i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati […] possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo”, il provv. Agenzia delle Entrate 18 aprile 2023 n. 132123 chiarisce meglio, ampliandola, la portata della citata disposizione normativa.

Viene infatti statuito, al punto 2.1, che la ripartizione in 10 anni “può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
a) agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettera a);
b) agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettera a), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi di cui al punto 1.1, lettere b) e c)”.

Ne dovrebbe conseguire che, anche le rate dei crediti che sono state comunicate entro i predetti termini per cedere le “rate residue” delle detrazioni fiscali , ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. b) del DL 34/2020, possono beneficiare della “spalmatura” in 10 anni.

Ad esempio, nel caso in cui dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 siano state sostenute spese che beneficiano del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 i beneficiari della detrazione fiscale potrebbero aver comunicato l’opzione di cessione delle “rate residue” non fruite entro il 31 ottobre 2022 (se la cessione riguardava i 4/5 della detrazione, ossia se la prima delle cinque rate è stata fruita dal beneficiario direttamente in dichiarazione dei redditi e le rimanenti quattro sono state cedute), oppure potrebbero aver comunicato l’opzione di cessione delle “rate residue” non fruite entro il 31 marzo 2023 (se la cessione riguardava i 3/5 della detrazione, ossia se le prime due rate sono state fruite dal beneficiario direttamente in dichiarazione dei redditi e le rimanenti tre sono state cedute).

Anche con riguardo alla cessione delle “rate residue” riferite al sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, dovrebbe poter essere possibile giungere alle stesse conclusioni che sarebbe opportuno venissero avallate da un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.

(*) Fonte Eutekne

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