Firmati i decreti attuativi del bonus giovani under 35 e del bonus donne

I datori di lavoro che hanno assunto dal 1° settembre 2024 possono accedere al beneficio massimo di 500 euro mensili.(*)
Con un comunicato di ieri, 14 aprile, il Ministero del Lavoro ha reso noto che sono stati firmati i decreti attuativi del c.d. “bonus giovani” e del c.d. “bonus donne”, previsti dal DL 60/2024 (DL “Coesione-Lavoro”), che adesso passano al vaglio degli organi di controllo.
Si ricorda che l’art. 22 del DL 60/2024 prevede un incentivo per i datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di personale non dirigenziale che alla data di assunzione incentivata non ha compiuto il 35° anno di età e non è stato mai occupato a tempo indeterminato.
BONUS GIOVANI
L’incentivo BONUS GIOVANI consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (escluso INAIL), per un massimo di 24 mesi, ed è fruibile entro il limite massimo di importo pari a:
– 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
– 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ma per i datori di lavoro privato che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Sono agevolabili altresì le trasformazioni di contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Inoltre, l’esonero può essere fruito anche con riferimento ai soggetti che:
- alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in trattazione;
- sono stati assunti con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
BONUS DONNE
Invece, l’art. 23 del DL 60/2024 prevede un incentivo per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito:
– da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
– da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori di cui all’art. 2, punto 4), lett. f), del regolamento (Ue) n. 651/2014, annualmente individuati con apposito decreto;
– da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’incentivo consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (escluso INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Per essere incentivata, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Tornando al bonus giovani, tale incentivo era stato oggetto di polemiche nelle scorse settimane in quanto il decreto attuativo che era stato diffuso restringeva l’ambito temporale affinché un’assunzione potesse essere agevolabile, prevedendo che l’accesso all’esonero potesse avvenire solo per le assunzioni effettuate a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025. Polemiche che hanno portato anche alla risposta parlamentare n. 5-03735 del 26 marzo 2025 nella quale era stato affermato che l’incentivo non ha carattere selettivo e non costituisce aiuto di Stato, in quanto riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono giovani under 35 a tempo indeterminato a prescindere dall’ubicazione delle sedi o unità produttive alle quali sarà destinato il lavoratore, che possono insistere indifferentemente su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza la misura spetterebbe in relazione alle assunzioni effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
La risposta sembrerebbe riguardare però solo l’incentivo di cui al comma 1 dell’art. 22, vale a dire solo per le assunzioni con limite massimo di 500 euro.
Tale aspetto risulta adesso confermato nel comunicato in commento. Difatti i decreti prevedono un doppio binario di attuazione poiché sottoposte in parte alla necessaria autorizzazione Ue. In particolare, viene “svincolata” la richiesta di bonus valida per tutto il territorio nazionale da quella “speciale” per le aree ZES così i datori di lavoro privati che abbiano assunto dal 1° settembre 2024 possono accedere al beneficio di massimo 500 euro mensili per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (bonus giovani) o di donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti.
Per i contratti nella ZES, l’esonero maggiorato segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l’autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025).
(*) Fonte Eutekne