Credito d’imposta sanificazione pari al 15,6423%

Credito d’imposta sanificazione pari al 15,6423%

L’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale massima di fruizione dell’agevolazione

Fonte Eutekne

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 302831 di ieri, è stata fissata al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall’art. 125 del DL 34/2020 in relazione alle spese sostenute nel 2020.

Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854 (si veda “Entro il 7 settembre comunicazione delle spese per il bonus sanificazione” del 5 settembre).

Secondo le citate disposizioni, il credito d’imposta “teorico” è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 302831 di ieri ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili.

Come evidenziato nelle motivazioni al provvedimento, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è pari a 1.278.578.142 euro, la suddetta percentuale è ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142; il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6423%.

Viene inoltre disposto che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è quindi pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, così determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta così calcolato è quindi utilizzato o ceduto secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti ai punti 5 e 6 del citato provvedimento del 10 luglio 2020 n. 259854.


Utilizzo diretto o cessione del credito


Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato, in relazione alle spese effettivamente sostenute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 “a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento” che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (§ 5.5 lett. b) del provv. n. 259854/2020).
Teoricamente, quindi, il credito d’imposta potrebbe essere utilizzato già da oggi, fermo restando che occorre l’istituzione del relativo codice tributo.

In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre 2021, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020 e provv. Agenzia delle Entrate n. 259854/2020).
La comunicazione della cessione del credito d’imposta per la sanificazione può avvenire, esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, anche in tal caso a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.
Al riguardo, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate di ieri afferma “pertanto a partire da lunedì 14 settembre” (non quindi dal 12 settembre).

Si ricorda altresì che, secondo un orientamento prudenziale, si potrebbe attendere il 1° gennaio 2021 sia per l’utilizzo nel modello F24 sia per la cessione, posto che il credito utilizzato calcolato sulle spese previste potrebbe eccedere il credito effettivo risultante dalle spese effettivamente sostenute.

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