Scadenza degli avvisi bonari sospesi in dirittura d’arrivo

Scadenza degli avvisi bonari sospesi in dirittura d’arrivo

Entro il 16 settembre occorre pagare la prima rata o le intere somme dei versamenti da atti impositivi, istituti deflativi del contenzioso e avvisi bonari con scadenza originaria compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, sospesi dal DL 34/2020

Fonte Eutekne

Il 16 settembre scade il termine per pagare la prima rata o le intere somme dei versamenti scaturenti da atti impositivi, istituti deflativi del contenzioso e avvisi bonari, grazie alla proroga che era stata concessa dagli artt. 144 e 149 del DL 34/2020.

Non si tratta tuttavia di una sospensione generalizzata.
Grazie all’art. 144 del DL 34/2020, i pagamenti derivanti da avvisi bonari (prima rata o rate successive), se la scadenza originaria era compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono avvenire entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il pagamento è in questo caso funzionale alla definizione ai sensi degli artt. 2, 3 e 3-bis del DLgs. 462/97 salvo si tratti di tassazione separata, che a seconda delle ipotesi cagiona la riduzione delle sanzioni del 30% a 1/3 o a 2/3. Secondo la prassi (circ. Agenzia delle Entrate 20 agosto 2020 n. 25 § 3.5.2), anche il termine per fornire osservazioni o per produrre documenti dopo l’avviso bonario slitta al 16 settembre 2020.

Se oggetto di proroga è la prima rata, questa in sostanza “trascina” le successive, come espresso nella richiamata circolare 25/2020. Così, la seconda rata scadrà il 31 dicembre 2020, essendo le rate trimestrali per definizione. Le somme (tanto per la prima rata quanto per le successive) possono essere pagate in 4 rate mensili, che scadono il 16 di ciascun mese.

Come evidenziato nella risposta a interpello Agenzia Entrate 11 agosto 2020 n. 260, la rata che sarebbe scaduta ad esempio il 31 dicembre 2019 può, applicando il ravvedimento operoso, essere pagata non entro il 31 marzo 2020 (scadenza naturale) ma entro il 16 settembre, termine di pagamento della rata successiva prorogato. Ciò siccome, per effetto dell’art. 15-ter del DPR 602/73, onde evitare la decadenza dalla dilazione, il pagamento tardivo di una rata posteriore alla prima può avvenire entro il termine per il pagamento della rata successiva.

Bisogna però versare sanzioni e interessi, e non si può fruire della dilazione su quattro rate.
Le considerazioni esposte, in sostanza, valgono anche, ex art. 149 del DL 34/2020, per i pagamenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale.

Occorre sempre, ai fini della proroga, che il pagamento scadesse tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Del pari, le somme che slittano al 16 settembre possono essere pagate in quattro rate mensili.Uguale scadenza per mediazione, conciliazione e adesione

La proroga al 16 settembre vale anche per le rate, scadenti dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da definizione degli avvisi di accertamento, di adesione, degli inviti, delle liti pendenti e dei PVC.

La rata prorogata può essere pagata in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese.
Si tratta in sostanza degli istituti comunemente rientranti nella pace fiscale del DL 119/2018.
Invece, le rate da rottamazione dei ruoli scadute nel 2020 slittano tutte al 10 dicembre 2020.

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