LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2021

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2021, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2021, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2020, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La CU 2021, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.

Novità

Nel modello sono stati previsti dei nuovi campi nei quali far confluire i dati relativi al:

– trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente,

-il premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività durante il lockdown di marzo 2020 e

-la clausola di salvaguardia introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19

per permettere ai lavoratori posti in CIG con pagamento diretto da parte dell’Inps, la fruizione del bonus Irpef.

Termini

La CU 2021 si articola in due diverse certificazioni:

  • il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
  • il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Nel 2021 debutta il nuovo termine del 16 marzo 2021, sia per la trasmissione telematica delle CU sia per la consegna della Cu sintetica al percipiente del reddito certificato.

Scade il 2 novembre 2021 (in quanto il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo) il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770).

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

  • frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;
  • certificazione Unica 2021, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

  • dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
  • certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale;
  • certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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