Fattura elettronica forfettari, prima scadenza: emissione entro il 31 agosto per le operazioni di luglio

Fattura elettronica forfettari, prima scadenza: emissione entro il 31 agosto per le operazioni di luglio

Fattura elettronica forfettari, prima scadenza in arrivo per l’emissione: per le operazioni effettuate nel mese di luglio c’è tempo fino al 31 agosto 2022 per evitare l’applicazione delle sanzioni. Una regole che deroga al regime ordinario, e che si applicherà fino alla fine di settembre.*

Fattura elettronica alla prova della prima scadenza per i forfettari.

Entro il 31 agosto sarà necessario effettuare l’emissione delle fatture relative alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, data di avvio dell’obbligo, fino alla fine del mese.

Una deroga rispetto alla regola ordinaria, che impone di emettere fattura elettronica entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Per i forfettari tale termine slitta alla fine del mese successivo a quello di riferimento, ma esclusivamente per il terzo trimestre 2022.

termini di emissione più lunghi previsti per i forfettari consentono di gestire con più tranquillità i primi mesi di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica.

È stato l’articolo 18 del decreto legge n. 36/2022 a prevedere dal 1° luglio, modificando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015, l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche.

Un esonero residuale è stato previsto fino al 31 dicembre 2023 per le partite IVA fino a 25.000 euro di ricavi e compensi.

L’avvio dell’obbligo per i forfettari e per gli altri soggetti precedentemente esonerati è stato affiancato ad un periodo di gestione più blanda dal regime sanzionatorio e, in particolare, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 l’emissione della fattura elettronica sarà possibile entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Nello specifico, è il comma 3, articolo 18 del DL n. 36/2022 a prevedere che:

“Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Tre mesi di adattamento dunque, per i quali la prima scadenza da tenere a mente è quella del 31 agosto.

Entro questa data sarà necessario effettuare l’emissione delle fatture elettroniche relative alle operazioni dal 1° al 31 luglio, pena l’applicazione delle sanzioni ordinarie.

Il termine di emissione più lungo previsto per il terzo trimestre 2022 consente quindi di far transitare i documenti tramite il Sistema di Interscambio entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, rispetto ai 12 giorni previsti in via ordinaria.

Per le operazioni di luglio, l’emissione entro il 31 agosto consente quindi di evitare l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

  • di importo compreso tra il 5 e il 10 per cento;
  • da 250 a 2.000 euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

Sono queste le sanzioni previste per chi invece salterà il primo appuntamento di fine agosto, emettendo le e-fatture successivamente. Si ricorda che resta in ogni caso possibile accedere al ravvedimento operoso.

Lo stesso termine differito di un mese si applicherà anche alle operazioni di agosto e settembre. Per le prime l’emissione sarà possibile entro la fine di settembre, mentre nel secondo caso entro il 31 ottobre.

Si passa invece all’ordinario per le operazioni dal 1° ottobre, per le quali l’emissione dovrà quindi essere effettuata entro 12 giorni.

* Fonte Informazione Fiscale

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