Il Durc di congruità: l’obbligo prima di corrispondere il saldo

Il Durc di congruità: l’obbligo prima di corrispondere il saldo

Il Superbonus rappresenta un’agevolazione che si è progressivamente complicata nel tempo. L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 è stato oggetto di numerose modifiche. La maggior parte degli interventi del legislatore ha previsto limitazioni o ulteriori adempimenti a carico dei committenti e tra questi l’obbligo di ottenere dalla ditta appaltatrice il DURC di congruità.

La richiesta da inoltrare all’impresa affidataria dei lavori deve essere effettuata prima di procedere al saldo dell’importo dovuto. Invece, l’adempimento non è obbligatorio all’atto del pagamento di eventuali acconti. Il chiarimento è stato fornito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19/E, paragrafo 8, del 27 maggio 2022.

La finalità della norma e quella di contrastare il lavoro nero, ma ne è anche conseguita una rilevante penalizzazione per la fruizione del bonus.
Il DURC di congruità è un’operazione di controllo della congruità dell’incidenza della manodopera con riferimento allo specifico intervento. Si tratta di un adempimento collegato e affiancato al DURC contributivo. L’obbligo di richiedere il DURC di congruità è stato introdotto dall’art. 8, comma 10 – bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, la cui attuazione è avvenuta con decreto ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2021, n. 143 e dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative del settore edile.

Il DURC di congruità è obbligatorio esclusivamente laddove risultino contestualmente verificate le seguenti condizioni;

  • devono essere eseguiti lavori edili, pubblici o privati, dell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione;
  • per i lavori privati l’obbligo sussiste solo se le opere dell’intervento sono di importo superiore a 70.000 euro; inoltre deve essere considerato che le opere non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile, ma rilevano ai fini del raggiungimento del limite di 70.000 euro;
  • la denuncia di inizio lavori deve essere stata inviata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021

Per ciascuna impresa affidataria titolare del contratto di appalto, il conteggio della congruità deve considerare la manodopera edile dei subappaltatori e lavoratori autonomi, oltre che, naturalmente, la propria manodopera.

Se l’impresa affidataria subappalta il montaggio di serramenti a un’altra impresa, nel costo dei lavori edili, ai fini del computo della congruità, rileva sia il costo della manodopera impiegata dal subappaltatore che il costo relativo alla fornitura del materiale.

Tra i lavori edili sono inclusi anche gli importi relativi agli oneri della sicurezza. Invece, non rilevano i costi riferiti alle spese sostenute per la progettazione, direzione dei lavori, asseverazione, collaudi, e altre aventi la medesima natura. A tal fine non rilevano neppure le ore di lavoro degli impianti tecnici.

Se l’acquisto del materiale necessario per l’esecuzione dell’opera o le prestazioni di servizi non edili vengono effettuati da imprese, non affidatarie di lavori edili, queste attività non rilevano ai fini dell’ottenimento del DURC di congruità. Si tratta, ad esempio, del caso riguardante la fornitura con posa in opera di serramenti che viene effettuata da un’impresa che applica un contratto diverso da quello edile.

* Fonte Fiscal Focus

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share