Da ottobre nuove aliquote per la contribuzione al Fondo FNAPE presso le Casse Edili

Da ottobre nuove aliquote per la contribuzione al Fondo FNAPE presso le Casse Edili

Con Accordo siglato il 22 settembre e diffuso nei giorni scorsi, le associazioni di categoria del settore edile (per l’industria, l’artigianato e il mondo cooperativo) e le OO.SS. di settore (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) hanno definito l’intesa relativa alla nuova misura delle aliquote regionali applicabili con decorrenza 1° ottobre 2022 per la contribuzione al Fondo nazionale per l’anzianità professionale edile (FNAPE).
Tale Fondo è istituito presso la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) e ha la finalità di garantire agli operai dell’edilizia una prestazione collegata alla loro anzianità lavorativa nel settore, erogata dalle Casse edili provinciali.

Di seguito le nuove aliquote:

  • Abruzzo, 3,43%;
  • Basilicata, 2,76%;
  • Calabria, 2,17%;
  • Campania, 2,40%;
  • Emilia Romagna, 3,43%;
  • Friuli Venezia Giulia, 4,13%;
  • Lazio, 3,18%;
  • Liguria, 3,59%;
  • Lombardia, 3,70%;
  • Marche, 3,30%;
  • Molise, 3,04%;
  • Piemonte, 3,66%;
  • Puglia, 2,92%;
  • Sardegna, 2,86%;
  • Sicilia, 2,43%;
  • Toscana, 3,60%;
  • Trentino Alto Adige, 4,00%;
  • Umbria, 3,95%;
  • Valle d’Aosta, 3,91%;
  • Veneto, 3,98%.

È altresì previsto, come misura diretta a contrastare il fenomeno delle dichiarazioni parziali, che sempre con decorrenza dal corrente mese di ottobre il numero minimo di ore sul quale versare tale contribuzione passi da 130 a 140. Analogamente, tale soglia verrà incrementata a 150 ore dal 1° ottobre 2023 e poi a 160 ore dal 1° ottobre 2024.

Con l’occasione, sempre in tema di Casse edili, si segnala che a far data dal 1° ottobre 2023 viene anche istituito in seno a ciascuna Cassa provinciale il Fondo territoriale per la formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori, nei confronti del quale le aziende sono tenute a versare un’aliquota pari allo 0,2%, con finalità di finanziamento della formazione professionalizzante e premialità a beneficio delle imprese. Dalla medesima data la misura del contributo rivolto all’Ente territoriale formazione e sicurezza passa all’1% (per metà destinato alla formazione e per metà alla sicurezza sul lavoro).

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