Rottamazione dei ruoli 2023

Rottamazione dei ruoli 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la rottamazione dei ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 beneficiando dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione. Domanda entro il 30.04.2023. Pagamento del carico residuo in massimo 18 rate (5 anni). (*)

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate (5 anni) scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
  • le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

La rottamazione è fruibile:

  • dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
  • dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
  • dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

Nozione di carichi affidati dall’1.1.2000 al 30.6.2022

Rientrano nella rottamazione, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022; siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.
Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.
Gli agenti della riscossione forniscono, nell’area riservata del proprio sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.

Rottamazione parziale

Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.
I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

Contenziosi in corso

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.
Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate).
Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la rottamazione non si perfezioni (si pensi al mancato pagamento degli importi), la parte che vi ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo.
Le spese del giudizio sono compensate.

Esclusioni dalla rottamazione

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

  • risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
  • IVA riscossa all’importazione;
  • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
  • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).

Ambito applicativo

Tutti i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella rottamazione.
Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.) ma anche dei contributi INPS e dei premi INAIL.
Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali (si pensi alla SORIS, per il Comune di Torino).
I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV …) non rientrano automaticamente nella rottamazione. Come prevede l’art. 1 co. 251 della L. 197/2022 occorre apposita delibera dell’ente previdenziale, adottata entro il 31.1.2023 pubblicata nei relativi siti internet e comunicata entro la medesima data all’Agente della riscossione mediante PEC.

Benefici

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

  • di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
  • di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 21.5.2009);
  • degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
  • dei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.

Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

Procedura

Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2023, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l’esatto importo, la procedura si perfeziona.
Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Effetti della domanda

La domanda sospende le rateazioni in corso sino al 31 luglio 2023. Ove la rottamazione venisse negata sarà possibile riprendere il pagamento delle rate sospese; invece, se si pagano le somme da rottamazione la dilazione concessa sarà revocata di diritto. Inoltre, una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi  amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.
Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo, mediante richiesta all’esattore, come avvenuto per le pregresse rottamazioni.
Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.
Nel momento in cui si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.
Sotto altro profilo, per effetto della domanda si è considerati adempienti, tra l’altro, ai fini del c.d. “blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” ex art. 48-bis del DPR 602/73. In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.
Inoltre, la presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata.

Comunicazione dell’Agente della Riscossione

Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Versamento degli importi

Il carico può essere dilazionato in diciotto rate scadenti:

  • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
  • le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.
I versamenti possono avvenire:

  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • tramite domiciliazione bancaria;
  • oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.

È in ogni caso esclusa la compensazione nel modello F24, mediante crediti disponibili ex art. 17 del DLgs. 241/97.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Somme già pagate in precedenza

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione.
In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.

Mancato perfezionamento della rottamazione

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli di aggi.
In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso.
Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.
A differenza di quanto previsto per le precedenti rottamazioni, nella L. 197/2022 non è contemplata l’impossibilità di dilazionare il carico residuo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

(*) Fonte Eutekne

Lo studio informerà i propri clienti con successiva mail delle procedure connesse alla misura.

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