Annullamento dei ruoli sino a 1.000 euro

Annullamento dei ruoli sino a 1.000 euro

La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha previsto l’annullamento automatico dei ruoli fino a 1000 euro affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015. Il procedimento si perfezionera entro il 31 marzo 2023. Nessun diritto di rimborso per le somme versate su cartelle rientranti nella misura.(*)

L’art. 1 co. 222-230 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto che siano automaticamente annullati alla data del 31.3.2023 i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo fino a 1.000,00 euro, determinato in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia S.p.A. (considerato Agente della Riscossione dall’art. 3 del DL 203/2005).
Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.

Ambito applicativo

Rientrano nell’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati all’1.1.2023. Si tratta dei ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento e dei carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito INPS (in quanto si tratta di atti equiparati al ruolo dagli artt. 29 e 30 del DL 78/2010).
Per i ruoli contenuti nella cartella di pagamento rileva la data di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo. Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico.
L’importo del debito residuo all’1.1.2023 fino a 1.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Trattandosi di “debito residuo”, rientrano nello stralcio anche ruoli originariamente di importo maggiore se, all’1.1.2023, si rispetta il limite di 1.000,00 euro (si pensi ad un’intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).

Nozione di singolo carico

Il limite di 1.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi.

Rilevanza del pagamento

Se il debitore ha pagato somme che rientrerebbero nell’ambito applicativo della norma prima del 31.3.2023, data in cui si perfeziona l’annullamento, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

Sospensione della riscossione

Dall’1.1.2023 e fino al 31.3.2023, data fissata per il perfezionarsi dell’annullamento dei ruoli di valore fino a 1.000,00 euro, è sospesa la riscossione dei debiti che rientrano nell’ambito della disposizione in esame.

Ruoli ricompresi in altre definizioni agevolate

Rientrano nell’annullamento anche i ruoli di importo residuo fino a 1.000,00 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015 ricompresi nelle definizioni agevolate:

  • ex art. 3 del DL 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter”), il quale riguardava i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017;
  • ex art. 1 co. da 184 a 198 L. 145/2018, c.d. “saldo e stralcio” relativo alla definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, il quale riguardava i carichi affidati all’Agente della riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017;
  • ex art. 16-bis del DL 34/2019, il quale ha riaperto i termini per aderire alla c.d. “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio dei contribuenti in difficoltà economica” fissando al 31.7.2019 il termine per la presentazione della relativa domanda.

Ruoli di enti non statali

Nel caso in cui il carico sia formato da enti diversi “dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”, si pensi agli enti territoriali, ai Comuni, alle Casse di previdenza professionale, la disciplina è diversa.
In primo luogo, l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. “Tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti” (art. 1 co. 227 della L. 197/2022).
Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora. Alcun annullamento opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.
Gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono, con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023, deliberare di non applicare le disposizioni in esame. Di ciò l’ente deve dare comunicazione all’Agente della Riscossione entro il 31.1.2023 e nei propri siti Internet.

Esclusioni

Sono esclusi dall’annullamento automatico:

  • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
  • l’IVA riscossa all’importazione.

(*) Fonte Eutekne

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