Spiraglio per la compensazione dei bonus edilizi con acconti d’imposta «eccedenti»

Spiraglio per la compensazione dei bonus edilizi con acconti d’imposta «eccedenti»

Bonus edilizi, come non perderli. Come recuperare i crediti da bonus edilizi inutilizzati.(*)

Rimane sempre attuale la questione della compensazione, nel modello F24, dei crediti da agevolazione e, in particolare, di quelli derivanti da “cessione del credito” nell’ambito delle detrazioni edilizie, anche in seguito alla conversione del DL 11/2023 nella L. 38/2023.

Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 121 comma 3 del DL 34/2020, salve le deroghe previste dall’art. 9 comma 4 del DL 176/2022 (modificato dall’art. 2 comma 3-quinquies del DL 11/2023):

  • il credito d’imposta deve essere compensato nel modello F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
  • la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita in quelli successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Laddove gli ammontari coinvolti siano ingenti, appare lecito domandarsi se, in caso di crediti d’imposta “eccedenti” i debiti fiscali e contributivi che saranno indicati negli “importi a debito” del modello F24 da qui a fine anno, sia possibile maggiorare l’importo dovuto degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP (la cui prima rata è in scadenza, per i soggetti “solari”, il 30 giugno 2023) in modo da non “perdere” la quota di credito che, diversamente, resterebbe inutilizzata, data l’impossibilità di chiederne il rimborso.

In proposito, pare opportuno ricordare che i suddetti acconti possono essere determinati in due modi:

  • con il criterio c.d. “storico”, cioè sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (nel nostro caso, il 2022), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, risultante dai modelli REDDITI e IRAP 2023;
  • oppure con il criterio c.d. “previsionale”, in base all’imposta che si presume di conseguire nell’anno di riferimento (nel nostro caso, il 2023), al netto delle ritenute subite, delle detrazioni operate e dei crediti d’imposta spettanti.

A ben vedere, il secondo metodo altro non è che il “corollario” della disciplina sanzionatoria definita dall’art. 2 comma 4 lett. b) della L. 97/77, il quale stabilisce la disapplicazione delle sanzioni se l’acconto versato è inferiore a quello dovuto sulla base del c.d. metodo “storico”, ma almeno pari all’imposta dovuta per l’anno di versamento dell’acconto (nel nostro caso, il 2023), al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.

Pertanto, se gli acconti d’imposta risultano eccedere, anche in modo significativo, l’imposta dovuta a saldo, non è applicabile nessuna sanzione.

La bontà di tale impostazione pare confermata dalla risposta a interpello n. 8/2023, che ha affrontato la questione con riferimento ai crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (di cui all’art. 6 del DL 115/2022), affermando che questi possono essere utilizzati, con i limiti previsti dalla norma istitutiva, per il versamento di acconti e saldi d’imposta (quali, tipicamente, IRPEF/IRES e IRAP).

In particolare, l’Agenzia, soffermandosi sul metodo di calcolo degli acconti, osserva che, in linea di principio, la facoltà di commisurare l’acconto all’imposta che si presume dovuta per il periodo d’imposta di riferimento (2023) e non al dato storico (2022) è di regola utilizzata allorché si presuma una riduzione della base imponibile. Tuttavia, nessuna disposizione vieta di avvalersene anche nel caso in cui si preveda un aumento e non una riduzione dell’imposta.
La legittimità di tale comportamento, nell’ipotesi della compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 6 del DL 115/2022, va comunque contemperata con i limiti della citata disposizione istitutiva e di quelli generalmente previsti dalla legislazione vigente.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, in nessun caso il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, potrà consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (o il 16 marzo 2023 nel caso in cui il contribuente non abbia dato correttamente luogo alla comunicazione richiesta dall’art. 1 comma 6 del DL 176/2022).

Adattando il principio espresso dall’Amministrazione finanziaria al nostro caso, è possibile affermare che

pare lecito compensare i crediti d’imposta derivanti da “cessione del credito” nell’ambito delle detrazioni edilizie con acconti d’imposta eccedenti la misura dovuta con il metodo storico, avvalendosi del previsionale.

La compensazione nel modello F24 deve però avvenire entro i termini definiti dal citato art. 121 comma 3 del DL 34/2020: pertanto, le quote in scadenza nel 2023 devono essere compensate nei modelli F24 da presentare entro il 31 dicembre 2023.

Il rispetto di tali condizioni sembra escludere a priori che l’Amministrazione finanziaria possa contestare tale condotta sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.

(*) Fonte Eutekne

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share