Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno
L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124 ha previsto, per il 2024, un credito d’imposta per gli investimenti nella c.d. “ZES unica” per il Mezzogiorno. Tale agevolazione è adottata nelle more dell’esercizio della legge delega per la riforma fiscale.
Con Decreto 17.5.2024 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto, con alcune peculiarità, anche a:
- le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura (art. 16-bis del DL 124/2023, introdotto dall’art. 1 co. 7 del DL 63/2024);
- le ZLS (art. 13 del DL 60/2024).
Ambito soggettivo
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili.
Soggetti esclusi
Il beneficio non si applica a:
- i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo);
- le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento 651/2014.
Ambito territoriale
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:
- nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Ambito temporale
L’incentivo riguarda gli investimenti effettuati dall’1.1.2024 al 15.11.2024.
Al fine di individuare l’esatto momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento all’art. 109 del TUIR
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:
- l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
- l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (art. 3 co. 4 del Decreto 17.5.2024).
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati:
- dall’1.1.2024 al 15.11.2024;
- nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Investimento minimo
Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (50.000 euro per le imprese agricole ex art. 16-bis del DL 124/2023).
Esclusioni
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i beni autonomamente destinati alla vendita;
- i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.
Determinazione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è attribuito:
- nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- nel limite massimo di spesa, stabilito in misura pari a 1,8 miliardi per il 2024 (art. 1 co. 249 della L. 213/2023);
- nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell’articolo 14 del regolamento UE 651/2014.
La misura del credito d’imposta è differenziata per Regioni, dimensioni d’impresa e ammontare degli investimenti, come riportato nella seguente tabella.
Accesso all’agevolazione
Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024.
La comunicazione va presentata (provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747):
- dal 12.6.2024 al 12.7.2024;
- direttamente dal beneficiario o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA” disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, occorre presentare, dal 31.7.2024 al 17.1.2025, una comunicazione integrativa, indicando l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.
Agevolazione effettivamente riconosciuta
Ai fini del rispetto del limite massimo di spesa, pari a 1,8 miliardi di euro, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento (cfr. anche provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747);
- senza applicazione del limite annuale alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
Certificazione delle spese
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Rideterminazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è rideterminato:
- se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le citate ipotesi.
Mantenimento dell’attività per 5 anni
Pena la revoca dei benefici concessi e goduti, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d’impianto, ubicate nelle suddette zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE, ferma restando l’esclusione prevista dall’art. 38 co. 18 del DL 19/2024 con riferimento al bonus investimenti transizione 5.0.