Doppia sanzione per il disconoscimento delle detrazioni edilizie
Oltre alla responsabilità solidale del cessionario/fornitore figura il concorso di persone.(*)
In tema di detrazioni edilizie, in special modo per il superbonus 110%, il disconoscimento della detrazione indebitamente fruita dà luogo, oltre al recupero della detrazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20 del DPR 602/73 (al tasso attualmente del 4% annuo) alla sanzione di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97, sanzione che viene di norma irrogata nei confronti del beneficiario della detrazione, ancorché questi abbia esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di imposta (art. 121 commi 5 e 6 del DL 34/2020).
L’assetto della responsabilità può essere in questo modo schematizzato:
– per la non spettanza della detrazione “trasformata” in credito d’imposta la responsabilità grava esclusivamente sul beneficiario della detrazione che ne ha fruito mediante opzione per lo sconto o per la cessione;
– “i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta”.
Ove ad avviso dell’Agenzia delle Entrate non sussistano, a monte, i requisiti per beneficiare della detrazione, la sanzione sarà presumibilmente quella da indebita compensazione di credito inesistente ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97, dal 100% al 200% del credito, applicabile ogniqualvolta venga a difettare il presupposto costitutivo del credito.
Occorre però considerare l’art. 121 comma 6 del DL 34/2020, secondo cui “Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.
Viene previsto un concorso di persone nella violazione “rafforzato” unito alla solidarietà nel pagamento del tributo. Sebbene concorso e solidarietà siano concetti differenti, dalla formulazione normativa sembra potersi sostenere che:
– l’imposta e gli interessi potranno essere chiesti sia al beneficiario della detrazione sia al fornitore/cessionario del credito, ma ovviamente l’effettivo incasso potrà avvenire una sola volta (come in tutte le ipotesi di solidarietà tributaria del resto);
– le sanzioni da indebita compensazione (come detto presumibilmente dal 100% al 200% del credito) saranno “duplicate” trattandosi di concorso di persone, ovvero irrogate (e incassate) sia nei confronti del beneficiario che del fornitore/cessionario del credito.
L’art. 9 comma 1 del DLgs. 472/97 prevede infatti: “Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.
Per sostenere che il Fisco possa incassare una sola sanzione bisognerebbe sostenere di rientrare nel secondo periodo del comma 1 appena riportato, cosa difficile.
Volendo formulare alcune ipotesi, applicando rigorosamente la norma se l’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di recupero del credito di imposta e il cessionario lo definisce in acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 (istituto che, stando allo schema di decreto delegato in tema di accertamento, forse sarà in futuro possibile anche per gli avvisi di recupero dei crediti di imposta), il beneficiario rimarrà comunque obbligato al pagamento della sanzione essendo un concorrente ex art. 9, e potrà definire la sanzione ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97 (sempre in base allo schema di decreto delegato in tema di accertamento, in futuro la definizione al terzo sarà possibile anche per i crediti inesistenti).
Ad ogni modo, sia la responsabilità solidale sia il concorso nella violazione presuppongono il dolo o la colpa grave del fornitore/cessionario del credito.
La colpa grave, concetto non sempre ben delineato, potrebbe ricorrere quando “il cessionario abbia omesso, in termini «macroscopici», la diligenza richiesta, come ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati)” (circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33 § 2).
Rammentiamo che ai sensi dell’art. 14 comma 1-bis1 del DL 50/2022, la limitazione della responsabilità dei fornitori/cessionari al dolo e alla colpa grave “si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni” di cui agli artt. 119 e 121 comma 1-ter del DL 34/2020.
(*) Fonte Eutekne