Agevolazione Contributiva del 50% per chi apre la Patita Iva nel 2025: Requisiti, Durata e Modalità di Accesso

La riduzione opera tanto sui contributi minimi quanto su quelli sul reddito eccedente il minimale (*)
Con l’art. 1, comma 186 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), è stata introdotta una significativa agevolazione contributiva in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 a una delle Gestioni speciali INPS per artigiani e commercianti. L’INPS, con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, ha fornito i primi chiarimenti operativi e indicazioni per la presentazione delle domande tramite il “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo).
Beneficiari
Possono accedere all’agevolazione:
- imprenditori individuali (anche in regime forfetario);
- soci di società di persone e di srl;
- coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari d’impresa.
La condizione fondamentale è che l’attività venga avviata e l’iscrizione alla Gestione INPS avvenga per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Per i soci, rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all’iscrizione; per i collaboratori familiari, l’attività può iniziare anche in imprese già esistenti, purché entro il 2025.
Agevolazione
La riduzione consiste nel dimezzamento dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) dovuti alla Gestione artigiani o commercianti. Rimangono invece dovuti:
- il contributo di maternità;
- l’aliquota aggiuntiva per l’indennizzo in caso di cessazione attività (solo per i commercianti).
L’agevolazione si applica su:
- contributi minimi;
- contributi a percentuale calcolati sul reddito d’impresa.
Durata e Requisito della Continuità
L’agevolazione ha durata di 36 mesi a partire dalla data di:
- avvio attività d’impresa, oppure
- primo ingresso in società (se diverso),
purché entrambe avvengano nel 2025.
Il diritto al beneficio è subordinato alla continuità contributiva. Tuttavia, il diritto permane anche in caso di:
- cambio di attività o impresa;
- passaggio da Gestione artigiani a Gestione commercianti (e viceversa);
- variazioni anagrafiche non comportanti cancellazione;
- temporanea cessazione dell’attività, purché vi sia copertura contributiva senza interruzioni mensili.
Ad esempio, chi inizia a marzo 2025 e cessa a febbraio 2027 può conservare il beneficio se riprende l’attività entro marzo 2027. Un riavvio ad aprile 2027, invece, comporterebbe la perdita del beneficio per interruzione di copertura.
Compatibilità con il Regime Forfetario
L’agevolazione del 50% è alternativa alla riduzione contributiva del 35% prevista per i forfetari (L. 190/2014, art. 1, commi 76-84). Se un contribuente ha già chiesto la riduzione forfetaria, può comunque optare per la nuova misura del 50%, che annulla automaticamente il precedente beneficio con effetto retroattivo. Una volta esaurito il triennio agevolato, potrà essere ripristinato il beneficio forfetario, se ne ricorrono le condizioni.
Accredito Contributivo
Ai fini pensionistici, si applica la regola della proporzionalità (art. 2, comma 29, L. 335/1995): se il contributo versato è inferiore a quello calcolato sul reddito minimale, i mesi accreditati sono ridotti in proporzione. Ad esempio, pagando il 50% dei contributi dovuti sul minimale, si maturano 6 mesi di contribuzione utile ai fini pensionistici.
Domanda
La richiesta va presentata esclusivamente online tramite il “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo) dall’interessato o dal titolare del nucleo aziendale. L’INPS comunicherà la data di rilascio del modulo e sarà possibile monitorare l’esito dell’istanza tramite lo stesso portale.
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