Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie: regole, criticità e novità 2026
La disciplina sul divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è stata definitivamente stabilizzata con la riforma fiscale 2025, ma continua a sollevare dubbi operativi e criticità interpretative, soprattutto in materia di tutela della privacy.
Il quadro normativo aggiornato
Con la modifica dell’art. 10-bis del DL 119/2018, introdotta dall’art. 2 del DLgs. 81/2025, il legislatore ha previsto in via definitiva il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio (SdI) per specifiche prestazioni sanitarie.
Il divieto riguarda:
- i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS);
- i soggetti non obbligati al STS per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (art. 9-bis DL 135/2018).
Le fatture devono quindi essere emesse in formato cartaceo o elettronico extra-SdI.
Rischi e sanzioni
Una errata qualificazione della prestazione può comportare rilevanti conseguenze:
- Fattura cartacea non dovuta: sanzione per omessa fatturazione (art. 6 DLgs. 471/1997);
- Fattura elettronica vietata: possibile violazione della normativa privacy (GDPR).
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha individuato un criterio operativo per distinguere le fatture soggette al divieto.
Il divieto si applica quando:
- la prestazione è resa da professionisti sanitari soggetti a vigilanza (art. 99 RD 1265/1934);
- la prestazione è esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1 n. 18 del DPR 633/1972.
Esenzione IVA e requisiti
Per beneficiare dell’esenzione IVA, devono coesistere:
- requisito oggettivo: prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione;
- requisito soggettivo: esercizio di professioni sanitarie vigilate.
Tuttavia, l’art. 9-bis del DL 135/2018 sembra attribuire rilevanza al solo requisito oggettivo, creando un disallineamento normativo.
Le criticità legate alla privacy
Il Garante della Privacy (provvedimenti n. 481/2018 e n. 511/2018) ha evidenziato come le fatture sanitarie contengano dati sensibili non rilevanti fiscalmente.
Limitare il divieto solo ai professionisti sanitari vigilati potrebbe risultare incoerente rispetto alla finalità di tutela dei dati personali.
Esempio pratico
- Fisioterapista → fattura cartacea (divieto e-fattura);
- Osteopata → fattura elettronica via SdI.
Una differenza che appare difficilmente giustificabile sotto il profilo della privacy.
Implicazioni operative
I professionisti devono prestare particolare attenzione a:
- qualifica del soggetto che eroga la prestazione;
- natura sanitaria della prestazione;
- tipologia di cliente (persona fisica o soggetto IVA);
- obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria.
Conclusioni
Nonostante i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la disciplina resta caratterizzata da margini di incertezza.
Il contrasto tra esigenze fiscali e tutela della privacy rende necessario un ulteriore intervento normativo o interpretativo.
Nel frattempo, una corretta qualificazione delle prestazioni resta fondamentale per evitare sanzioni.
