Ritenuta provvigioni agenzie di viaggio 2026: rinvio al 1° maggio e nuove regole fiscali
Importanti novità fiscali per il settore turistico e per gli operatori che lavorano tramite provvigioni.
Con il Decreto Fiscale 2026 è stato ufficialmente rinviato al 1° maggio 2026 l’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e da altri intermediari del comparto turistico.
La misura, inizialmente prevista dal 1° marzo 2026, concede quindi ulteriori due mesi agli operatori per adeguare software gestionali, procedure amministrative e flussi contabili.
Si tratta di una modifica particolarmente rilevante perché elimina il precedente regime di esonero previsto dall’articolo 25-bis del DPR 600/1973.
La misura, inizialmente prevista dal 1° marzo 2026, concede quindi ulteriori due mesi agli operatori per adeguare software gestionali, procedure amministrative e flussi contabili.
Si tratta di una modifica particolarmente rilevante perché elimina il precedente regime di esonero previsto dall’articolo 25-bis del DPR 600/1973.
La misura, inizialmente prevista dal 1° marzo 2026, concede quindi ulteriori due mesi agli operatori per adeguare software gestionali, procedure amministrative e flussi contabili.
Si tratta di una modifica particolarmente rilevante perché elimina il precedente regime di esonero previsto dall’articolo 25-bis del DPR 600/1973.
Cosa cambia dal 1° maggio 2026
Dal prossimo 1° maggio le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio saranno soggette alla ritenuta fiscale secondo le regole ordinarie previste per gli intermediari commerciali.
La novità riguarda principalmente:
- agenzie di viaggio;
- tour operator;
- intermediari turistici;
- agenti marittimi e aerei;
- commissionari del settore petrolifero.
L’obiettivo della norma è uniformare il trattamento fiscale delle provvigioni a quello già previsto per altre categorie di intermediari.
Il nuovo regime fiscale delle provvigioni
La ritenuta prevista dall’articolo 25-bis DPR 600/73 è pari al:
La percentuale, tuttavia, non viene applicata sull’intera provvigione ma su una base imponibile ridotta.
Base imponibile ordinaria e ridotta
| Tipologia | Base imponibile | Ritenuta effettiva |
|---|---|---|
| Agenzia senza dichiarazione specifica | 50% della provvigione | 11,50% effettivo |
| Agenzia con dipendenti/collaboratori continuativi | 20% della provvigione | 4,60% effettivo |
La base ridotta al 20% può essere utilizzata soltanto se l’agenzia trasmette al committente un’apposita dichiarazione prevista dal DM 16 aprile 1983, attestando di avvalersi stabilmente di dipendenti o collaboratori.
Esempio pratico di calcolo della ritenuta
Supponiamo una provvigione pari a:
1.000 euro
Caso 1: ritenuta ordinaria
| Voce | Importo |
|---|---|
| Provvigione | € 1.000 |
| Base imponibile (50%) | € 500 |
| Ritenuta 23% | € 115 |
| Netto percepito | € 885 |
Caso 2: base imponibile ridotta
| Voce | Importo |
|---|---|
| Provvigione | € 1.000 |
| Base imponibile (20%) | € 200 |
| Ritenuta 23% | € 46 |
| Netto percepito | € 954 |
Attenzione alla data di pagamento
Uno degli aspetti più importanti riguarda il momento di applicazione della nuova disciplina fiscale.
La ritenuta si applicherà infatti in base alla:
- data di pagamento della provvigione;
- e non alla data di maturazione.
Questo significa che anche provvigioni maturate prima del 1° maggio 2026, ma pagate successivamente, saranno soggette alla nuova ritenuta.
Impatti pratici per le agenzie di viaggio
Dal punto di vista operativo, l’introduzione della ritenuta sulle provvigioni rappresenta un cambiamento significativo per l’intero comparto turistico, soprattutto sotto il profilo della gestione finanziaria e amministrativa.
L’applicazione della trattenuta comporterà infatti una riduzione immediata della liquidità disponibile per le agenzie di viaggio, poiché una quota delle provvigioni verrà trattenuta direttamente a titolo di acconto fiscale. Questo aspetto potrebbe incidere in maniera rilevante soprattutto sulle realtà di dimensioni medio-piccole, caratterizzate da margini spesso contenuti e da una gestione finanziaria fortemente legata ai flussi di cassa correnti.
Parallelamente, le imprese saranno chiamate ad aggiornare i propri sistemi gestionali e contabili, adeguando software di fatturazione, procedure amministrative e modalità di registrazione delle provvigioni. In molti casi sarà necessario rivedere anche i rapporti operativi con tour operator, fornitori e intermediari, al fine di garantire una corretta applicazione della nuova disciplina fiscale.
Particolare attenzione dovrà inoltre essere riservata alla gestione documentale. Le agenzie che intendono beneficiare della riduzione della base imponibile dal 50% al 20% saranno infatti tenute a trasmettere ai committenti l’apposita dichiarazione prevista dalla normativa, attestando la presenza stabile di dipendenti o collaboratori. Un adempimento apparentemente semplice, ma che richiederà precisione formale e corretta conservazione della documentazione fiscale.
Non va infine sottovalutato l’impatto sulla pianificazione economica delle imprese del settore. L’introduzione della ritenuta potrebbe infatti rendere necessario rivedere budget, marginalità e programmazione finanziaria, soprattutto in un comparto che negli ultimi anni ha già dovuto confrontarsi con forti oscillazioni dei costi operativi e della domanda turistica.
