Contributo per attività nei centri storici turistici (DL “Agosto”)

Contributo per attività nei centri storici turistici (DL “Agosto”)

Dal 18 novembre istanza di contributo per i negozi dei centri storici turistici. Va presentata esclusivamente tramite il servizio web in «Fatture e corrispettivi»

Fonte Eutekne

L’art. 59 del DL 104/2020 convertito riconosce un contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolteu nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
  • per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero almeno pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, verificato “in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici”.
Le istruzioni alla compilazione dell’istanza riportano l’elenco dei Comuni interessati.

Taxi

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni (non solo “centri storici”).

Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Il contributo spetta anche in assenza di tale condizione del calo del fatturato, in relazione ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2020 (provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471).

Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”). In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

Limite massimo di 150.000 euro

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000 euro.

Rinvio alle disposizioni del contributo ex art. 25 del DL 34/2020

La norma agevolativa rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all’art. 25 co. 7 – 14 del DL 34/2020 convertito.
Il contributo a fondo perduto è quindi escluso da tassazione.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2020 n. 352471; cfr. anche la guida dell’Agenzia delle Entrate).
L’istanza deve essere presentata:

  • dal 18.11.2020 al 14.1.2021;
  • direttamente o tramite intermediari,;
  • mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Ricevute

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”). Al soggetto richiedente viene comunque inviata una PEC.

Modalità di erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto richiedente.

Cumulabilità

Per espressa disposizione, il contributo non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all’art. 58 del DL 104/2020 (cfr. anche DM 27.10.2020).
Le imprese potenzialmente interessate ad entrambi i contributi a fondo perduto di cui agli artt. 58 e 59 del DL 104/2020 possono presentare richiesta per uno solo di essi.

Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato

Il contributo a fondo perduto spetta nei limiti e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (art. 8 co. 6 del DL 149/2020).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share