Pagamenti tracciati da indicare nel modello REDDITI

Pagamenti tracciati da indicare nel modello REDDITI

Permane l’obbligo comunicativo per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento (*)

I soggetti IVA che nel 2023 hanno garantito la tracciabilità di incassi e pagamenti per le operazioni sopra i 500 euro devono darne comunicazione nel modello REDDITI 2024 per godere della riduzione dei termini di accertamento.
L’agevolazione cui si fa riferimento è quella prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, che consente di ridurre di due anni i termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (limitatamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato).

In particolare, il beneficio si applica ai soggetti che nel periodo d’imposta:

  • oltre ad aver assicurato la tracciabilità dei pagamenti, ricevuti ed effettuati, per le operazioni di ammontare superiore a 500 euro,
  • – hanno altresì documentato tutte le operazioni attive mediante fattura elettronica via SdI o invio dei corrispettivi telematici.

I mezzi idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti sono quelli individuati dall’art. 4 comma 1 del DM 4 agosto 2016, ossia: bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, assegno bancario, circolare o postale recante clausola di non trasferibilità, ma sono stati ritenuti ammissibili anche ricevute bancarie e MAV (cfr. risposta a interpello n. 404/2022).

Occorre, però, prestare attenzione al fatto che anche un solo pagamento (effettuato o ricevuto) in contanti al di sopra dei 500 euro comporta l’inapplicabilità dell’agevolazione per l’anno di riferimento.
Il limite di 500 euro, peraltro, deve calcolarsi comprendendo eventuali imposte e oneri, anche laddove non incidenti sulla base imponibile IVA dell’operazione (cfr. risposta a interpello n. 331/2021).

Per quanto concerne gli altri requisiti, sono esclusi dal beneficio coloro che non documentano le operazioni con e-fattura o corrispettivi telematici, quand’anche si tratti di soggetti esonerati dalle suddette forme di certificazione fiscale. Ad esempio, restano esclusi coloro che hanno adottato il regime forfetario e che, per il 2023, non erano ancora tenuti a emettere fattura elettronica via SdI (per ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro) e non se ne sono avvalsi su base volontaria. Analogamente, i commercianti al minuto che sono esonerati dall’obbligo di invio dei corrispettivi (es. chi effettua vendite on line) non possono fruire della riduzione dei termini se non hanno provveduto alla memorizzazione e trasmissione dei dati in via facoltativa.
Non constano chiarimenti, invece, con riguardo alle modalità di documentazione delle operazioni attive con controparti non stabilite in Italia (per le quali non è obbligatoria la e-fattura ma soltanto l’esterometro).

Oltre a quanto ricordato, una delle condizioni per fruire dell’agevolazione resta quella di comunicare la sussistenza dei relativi requisiti nella dichiarazione dei redditi, con riguardo a ciascun periodo d’imposta. Come per gli altri anni, dunque, occorre barrare la specifica casella presente nel modello (rigo RS136 per i modelli PF e SP, rigo RS269 per il modello SC), pena la perdita di efficacia dell’agevolazione (art. 4 del DM 4 agosto 2016). Si ritiene, tuttavia, che la mancata indicazione nel modello REDDITI possa essere corretta mediante dichiarazione integrativa.

L’obbligo comunicativo, necessario per la riduzione dei termini di accertamento ex art. 3 del DLgs. 127/2015, resta dovuto nonostante sia stato invece soppresso – già con effetti dal 2023 – per beneficiare di un’analoga agevolazione volta a ridurre l’utilizzo del denaro contante, ossia quella prevista dall’art. 2 comma 36-vicies ter del DL 138/2011.
Lo ha stabilito l’art. 15 del DLgs. 1/2024, nell’ottica di raggiungere l’obiettivo della delega fiscale (L. 111/2023) di “semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi”.

Per le sanzioni ridotte niente “segnalazione”

Nello specifico, l’agevolazione di cui al citato DL 138/2011, rivolta a chi rinuncia all’utilizzo del contante, consente di ridurre alla metà le sanzioni applicabili ad alcune violazioni commesse in ambito fiscale (artt. 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97).
La misura concerne i soggetti passivi con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che si privano dell’utilizzo del contante per tutte le transazioni effettuate e ricevute.

Sino all’anno d’imposta 2022, era altresì previsto l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti intervenuti nell’anno con gli operatori finanziari ex art. 7 comma 6 del DPR 605/73 (ad es. banche, Poste italiane spa, ecc.). Tale obbligo è stato soppresso ai sensi dell’art. 15 comma 2 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Ciò ha determinato l’abolizione del quadro VB della dichiarazione IVA (modello IVA 2024 per il 2023) e dell’analogo prospetto contenuto nel quadro VS dei modelli REDDITI 2024, riferiti al 2023 (rigo RS35 per il modello PF, rigo RS43 per il modello SP e rigo RS110 per il modello SC).
Si tratta di una significativa differenza, in termini di adempimenti, rispetto all’agevolazione precedentemente descritta ai fini della riduzione dei termini di accertamento ex art. 3 del DLgs. 127/2015.

(*) Fonte Eutekene.

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