Nel DL Sostegni nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti

Nel DL Sostegni nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti

Il fatturato del bimestre gennaio/febbraio 2021 deve essere inferiore ai 2/3 di quello dello stesso periodo 2019. Fonte Eutekne.

L’art. 1 della bozza del c.d. DL “Sostegni” prevede un nuovo contributo a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, che sarà riconosciuto previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate e potrà essere richiesto, a scelta del contribuente, nella forma di contributo diretto o di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, l’art. 1 del DL “Sostegni” riconosce un contributo a fondo perduto “a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato”. La misura è quindi di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL “Ristori”.
Il comma 2 contiene poi le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo. Si tratta, in particolare, dei seguenti: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR. La bozza di decreto non prevede quindi alcuna esclusione per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza.

Quanto ai requisiti richiesti, il contributo spetta a condizione che:
–  i soggetti abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
–  l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019 (il riferimento, come precisato nella relazione, è quindi al bimestre gennaio/febbraio 2021 rispetto al medesimo periodo 2019).
Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Nello specifico, il contributo è pari al 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019, 15% per i soggetti con ricavi/compensi tra 400.000 e un milione di euro e al 10% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a un milione e fino al limite massimo di 5 milioni di euro.
In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.Contributo diretto o credito d’imposta in F24

La principale novità riguarda la modalità di erogazione del contributo. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può essere infatti riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di attribuzione del contributo.
L’istanza deve essere presentata, anche da un intermediario abilitato, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il contributo è riconosciuto nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Comunicazione n. 1863/2020).
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25 commi 9-13 del DL 34/2020 con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

Il DL “Sostegni” prevedrebbe inoltre l’abrogazione del contributo per gli operatori dei centri commerciali di cui all’art. 1 commi 14-bis e 14-ter del DL 137/2020 convertito e del contributo in favore dei soggetti operanti nei centri storici dei Comuni ove sono situati santuari religiosi di cui all’art. 59 del DL 104/2020, come modificato dall’art. 1 comma 87 della L. 178/2020.

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