Bonus sanificazione 2020 nel modello REDDITI 2021

Bonus sanificazione 2020 nel modello REDDITI 2021

Il credito d’imposta maturato delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la saluti dei lavoratori e degli utenti va indicato nel quadro RU, anche se ceduto.

Il credito d’imposta per la  sanificazione degli ambienti di lavoro, introdotto a fronte dell’emergenza epidemiologica, deve essere indicato nei modelli REDDITI 2021.

In particolare, va compilata la sezione I del quadro RU del modello REDDITI 2021, indicando, con il codice credito “H9”, il credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, previsto dall’art. 125 del DL 34/2020.

Il credito d’imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che hanno presentato apposita domanda all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione delle spese ammissibili doveva essere presentata dal 20 luglio al 7 settembre 2020 (provv. Agenzia delle Entrate n. 259854/2020).

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, inizialmente pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate ha determinato la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili, in misura pari al 15,6423% (provv. n. 302831/2020). Per effetto dell’art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 convertito, le risorse disponibili sono state poi incrementate di 403 milioni, per un totale di 603 milioni di euro; di conseguenza, anche la suddetta percentuale è stata incrementata al 47,1617%  (provv. n. 381183/2020).
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è quindi pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata entro il 7 settembre 2020 (60% delle spese, con limite massimo del credito pari a 60.000 euro) moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può comunque visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.

Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d’imposta può essere: utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per i soggetti “solari” 2020, modello REDDITI 2021) o in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6917”) ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97; ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Occorre altresì ricordare che, per espressa previsione normativa, il credito d’imposta sanificazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa e dell’IRAP.

Tanto premesso, le istruzioni alla compilazione del quadro RU del modello REDDITI precisano che il quadro RU deve essere compilato solo dai soggetti che hanno maturato il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo.
Nel rigo RU5, colonna 3, relativo al credito d’imposta spettante nel periodo, va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. 

In caso di cessione del credito ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020, occorre compilare il rigo RU9 colonna 1 e non la sezione VI-B del quadro RU.

I cessionari non compilano il quadro RU

cessionari non devono invece compilare il quadro RU del proprio modello REDDITI.
Se però utilizzano il credito ceduto, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione, in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali, devono riportare il credito d’imposta nel modello REDDITI 2021; in tal caso, dovranno indicare l’importo utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta nel quadro RS, in particolare nella colonna 2 del nuovo rigo RS450 (denominato “Crediti d’imposta COVID-19 ricevuti”).

Il credito d’imposta sanificazione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 non dovrebbe essere indicato nel prospetto aiuti di Stato di cui al quadro RS.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020 (§ 4) ha affermato che, con riferimento al diverso credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro, il comma 5 dell’art. 120 stabilisce espressamente che il credito è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final e che quindi tale credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. In tal contesto, l’Agenzia ha precisato che il Quadro temporaneo non trova applicazione con riferimento al credito di cui all’art. 125 “in assenza di elementi di selettività della misura”.
Nella tabella relativa ai codici aiuto di Stato delle istruzioni non viene infatti previsto uno specifico codice per il credito d’imposta sanificazione, a differenza delle altre misure per il coronavirus.

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