Per il bonus facciate al 90% inizio lavori entro il 16 marzo 2022

Per il bonus facciate al 90% inizio lavori entro il 16 marzo 2022

Per la detrazione al 90% il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2021 e i lavori, anche successivamente, essere effettivamente realizzati. Fonte Eutekne.



Dopo la risposta del MEF, sentita l’Agenzia delle Entrate, all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055, era già risultato chiaro che, relativamente agli interventi sui quali può trovare applicazione il bonus facciate, il fornitore e il committente possono accordarsi per l’emissione della fattura con sconto sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021 anche se, al momento dell’emissione della fattura “scontata” e del relativo pagamento “ridotto”, i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato, non risultano essere stati ancora effettuati, senza che ciò pregiudichi il diritto all’agevolazione fiscale, né il diritto di beneficiarne mediante esercizio per una delle opzioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020 (si veda “Bonus facciate con fatture e pagamenti entro fine 2021 anche per lavori eseguiti dopo” del 20 novembre 2021).

La risposta aveva però sottolineato anche come rimanesse dovuta l’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette spese (la quale può avvenire anche successivamente al termine della finestra temporale agevolata), posto che, in assenza dell’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti ai corrispettivi lordi su cui il fornitore ha applicato lo sconto in fattura al 90% (e pagati dal committente per la parte non coperta dallo sconto), viene meno ab origine il diritto all’agevolazione fiscale e ciò comporta il recupero del beneficio indebitamente fruito nella modalità alternativa dello sconto in fattura, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs 471/97.

Questa puntualizzazione sembrava lasciare esposti a possibili rischi i terzi cessionari che avessero acquisito, prima della realizzazione dei lavori corrispondenti alle spese già sostenute con applicazione dello sconto, il credito di imposta maturato nel cassetto fiscale del fornitore, nonché i professionisti che, sempre prima di detta realizzazione, avessero attestato la congruità delle spese e rilasciato il visto di conformità sulle opzioni, come richiesto a seguito delle novità introdotte dal “decreto Antifrodi”.



La circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16 (§ 1.2.2) ha però chiarito che per il rilascio della nuova attestazione di congruità sulle spese, richiesta dal nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, è sufficiente che i lavori siano iniziati.

Questa puntualizzazione apre evidentemente all’applicazione dello stesso criterio per quel che concerne la correttezza operativa del professionista deputato al rilascio del visto di conformità, nonché per quel che concerne la correttezza operativa del terzo cessionario che acquista il credito di imposta che viene iscritto nel cassetto fiscale del fornitore con la presentazione della comunicazione, attestata e vistata, di opzione per lo sconto in fattura esercitata a fine 2021 da fornitore e committente.

Ne dovrebbe dunque conseguire che, se il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese dopo che i lavori sono almeno iniziati, il commercialista, acquisita l’attestazione di congruità, presenta la comunicazione di opzione (entro il 16 marzo 2022 per le spese sostenute nel 2021) e la banca, verificato il tutto, acquista il credito di imposta dal fornitore, nessuno di questi soggetti possa incorrere in concorso di violazione (con il committente ed il fornitore) qualora, successivamente al compimento dei rispettivi atti, i lavori (che erano almeno iniziati) non vengono ultimati.

Sul piano operativo, la combinazione tra la risposta MEF all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 e la circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16 (§ 1.2.2), porta dunque a ritenere che, per poter beneficiare del bonus facciate al 90% con sconto in fattura, relativamente a spese ed opzioni non ancora sostenute ed esercitate al 12 novembre 2021, è necessario procedere come segue:

  1. il fornitore fattura il 100% del corrispettivo dei lavori, applicando lo sconto del 90%, con pagamento da parte del committente, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2021, della parte di spesa non coperta dallo sconto;
  2. quando i lavori sono almeno iniziati, il tecnico abilitato attesta la congruità della spesa;
  3. il commercialista presenta la comunicazione di opzione con rilascio del visto di conformità;
  4. e la banca compra il credito di imposta che la comunicazione fa iscrivere nel cassetto fiscale del fornitore.

Perché questo schema operativo funzioni, non sarebbe necessario che i lavori risultino “almeno iniziati” entro il 31 dicembre 2021, ma che risultino “almeno iniziati” entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per l’invio della comunicazione relativamente alle spese sostenute e alle opzioni esercitate nel 2021 (si vedano anche gli articoli “Comunicazione delle opzioni sui bonus edilizi entro il 29 aprile” e “Comunicazione delle opzioni per interventi edilizi fino al 15 ottobre 2022” ).



16 pensieri su “Per il bonus facciate al 90% inizio lavori entro il 16 marzo 2022

  1. buongiorno, informazioni molto chiare ed interessanti e tra i tanti chiarimenti non ho trovato delle risposte ai dei miei dubbi per il bonus facciate 2021 con cessione del credito all’impresa e pagamento della quota spettante già versata all’impresa prima del 31 dicembre 2021 e lavori iniziati a marzo 2022 in condominio di 3 proprietari di cui sono io il firmatario della pratica. QUESITI : 1) esiste una data di scadenza per ultimare i lavori? 2) chi deve eseguire la comunicazione di fine lavori? 3) in caso di opere previste nel Computo Metrico ma non realizzate cosa bisogna fare e chi lo deve fare ? 4) se dovessi, in qualità di committente dei lavori, comunicare inadempienze o segnalare incertezze all’agenzia delle entrate quale indirizzo PEC devo utilizzare per farlo? – In attesa di cortese riscontro e gentile riscontro porgo distinti saluti Antonio Bianchi

    1. Salve le rispondo per quesito:
      1) pur non essendo previsto un termine, considerato che il credito è legato all’effettiva realizzazione dei lavori, è consigliabile concluderli entro il 2022;
      2) la comunicazione di fine lavori viene eseguita dal tecnico su firma del responsabile dei lavori e/o del committente ;
      3) bisogna rimodulare il computo metrico e l’asseverazione rilasciata (tecnico) nonché rinviare la comunicazione di opzione (Dottore Commercilista) con il credito effettivamente maturato;
      4)dovrebbe fare un interpello all’Agenzia delle Entrate qui il link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/scheda-interpello/come-e-dove-presentare-istanza-interpello_.
      Spero di essere stato chiaro, cordiali saluti.

    1. Buona sera,
      si ricorda che il bonus facciate è legato al pagamento della fattura che deve avvenire entro la data del 31.12.2021, per poter usufruire del 90% di detrazione, diversamente questa scende al 60%.

      Detto ciò per stabilire la data limite dell’inizio lavori (operazioni svolte dalla ditta appaltatrice a svolgere il lavoro di ripriistino della facciata) dobbiamo distinguere due casistiche in base alla modalità di fruizione del bonus:

      – detrazione in 10 anni in dichiarazione dei redditi: in questo caso non è indicato un limite per la data di inizio lavori, ma solo per loro effettiva realizzazione che deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

      – sconto in fattura o cessione del credito: in questo caso l’inizio lavori deve essere al più tardi essere entro la data di presentazione della “comunicazione di opzione” (Commercialista) ovvero:

      1) entro il 29 aprile 2022 per i non titolari di P. Iva;

      2) entro il 15 ottobre 2022 per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA

      Resta fermo la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano  effettivamente realizzati. Tale condizione sarà ovviamente verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

      Cordiali saluti.

      1. buona sera , io ha dei dubbi sul fine lavori per il bonus facciate 90% .
        ho cercato e ricercato ma non sono riuscito ha trovare la data del 31/12/2022 come termini perentorio.
        Lei ha qualche riferimento preciso? grazie

        1. Buona sera, non vi sono riferimenti normativi precisi sui termini perentori di conclusione dei lavori bonus facciate ancorché saldati nel 2021 e iniziati almeno entro l’invio della “comunicazione dell’opzione” (sottointende l’aver ricevuto l’asseverazione di congruità ed il visto di conformità).

          Premesso che solo l’EFFETTIVA REALIZZAZIONE delle opere dà il diritto alla detrazione di imposta, ancorché pagate nel 2021, i termini entro il quale realizzare effettivamente i lavori possono essere definiti per deduzione in relazione alle MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA, ovvero:

          1° MODALITÀ) SCONTO IN FATTURA CON intervento del terzo cessionario (banca) O CESSIONE DEL CREDITO:
          se si considera che la detrazione viene esercitata sottoforma di sconto di fattura o di cessione del credito a partire dall’anno 2022 è conseguenziale affermare che affinché il diritto alla detrazioni si perfezioni i lavori devono essere conclusi entro il 31.12.2022.

          Se così non fosse, il contribuente usufruirebbe di detrazioni nascenti da spese per bonus facciate sostenute del 2021 in assenza dell’effettiva realizzazione venendo a mancare il principio cardine della norma.

          In questo caso verrebbe meno ab origine il diritto all’agevolazione fiscale e ciò comporta il recupero del beneficio indebitamente fruito nelle diverse modalità, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.

          A sostegno di quanto esposto si IPOTIZZA l’intervento di un TERZO CESSIONARIO, tipicamente la BANCA cui il fornitore cede generalmente il credito di imposta che matura nel proprio cassetto fiscale con la presentazione del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.

          In questo caso la banca (terzo cessionario) avveduto attenderà infatti di acquisire quel credito di imposta (che matura nel proprio cassetto fiscale con la presentazione del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura)
          SINO A QUANDO GLI SARÀ DATA PROVA CHE I LAVORI, che corrispondono alle spese su cui è stato applicato lo sconto in fattura che ha a sua volta originato il credito di imposta, SIANO EFFETTIVAMENTE REALIZZATI.

          Per un maggiore approfondimento in merito può consultare l’articolo “https://www.agostinomontalbano.it/2021/12/12/bonus-facciate-con-fatture-e-pagamenti-entro-fine-2021-anche-per-lavori-eseguiti-dopo/”

          2° MODALITÀ) DETRAZIONE DI IMPOSTA NEL MODELLO DEI REDDITI IN 10 Anni o SCONTO IN FATTURA SENZA intervento del terzo cessionario (banca):
          in questo caso essendo il beneficio fiscale legato esclusivamente al pagamento della fattura per i lavori entro il 31.12.2021 ancorché questi iniziati ma non ancora conclusi e pur restando uno dei requisiti cardine L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE dei lavori per il diritto alla detrazione di imposta, venendo a mancare da un lato la normativa precisa sul termine entro il quale si devono concludere i lavori di ripristino della facciata e dall’altro la verifica a posteriore di terze parti sull’effettiva realizzazione dei lavori (come nel caso di sconto in fattura con successiva cessione del credito da parte dell’appaltatore alla banca o della cessione del credito) a parere dello scrivente i lavori possono essere terminati anche a data successiva al 31.12.2022.

          Resta inteso che un eventuale controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate effettuato dopo il 2022 e prima della conclusione dei lavori potrebbe configurare l’indebita detrazione del credito di imposta con il conseguenziale recupero.

  2. Buongiorno,
    In caso di bonus facciata 90% con cessione del credito alla ditta edile incaricata dei lavori. In caso di non completamento dei lavori previsti in computo metrico, e conseguente perdita del bonus, chi è obbligato al saldo del debito verso agenzia delle entrate ?

    1. Buona sera,
      premetto che in assenza di fine lavori non si matura il diritto alla detrazione bonus facciata.
      Pertanto, nel caso prospettato, ipotizzando di aver saldato la fattura dell’impresa e dei professionisti nel 2021 con l’applicazione dello sconto in fattura del 90%, questo risulta insufficiente da solo ad integrare i requisiti per aver il diritto alla detrazione.

      Ed anche se si fosse provveduto alla “comunicazione di opzione” con conseguente cessione del credito ai fornitori/professionisti, questa dovrà essere annullata entro il termine del giorno 5 del mese successivo (in attesa di istruzione dell’AdE per le comunicazioni tardive) per inesistenza del credito.

      In breve le fatture dei fornitori dovrebbero essere pagate per intero dal committente, in misura del lavoro svolto, non essendo ravvisabile il perfezionamento al diritto al credito di imposta, determinando di fatto l’inesistenza dello sconto in fattura applicato.

      Viceversa l’impresa non avendo adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto (rispetto dei tempi per l’esecuzione dei lavori) sarà tenuta ad adempiere alle obbligazioni pecuniarie previste per mancato rispetto dei termini contrattuali (pagamento di una sanzione, rimborso del danno subito, etc..) decurtabili dall’ammontare dei lavori fin adesso svolti

      Cordiali saluti

  3. Buonasera,
    complimenti per gli ottimi articoli scritti e sulla professionalità che lei dimostra nel trattare temi cosi delicati e intricati.
    Il mio condominio (10 unità) a fine novembre ha delegato l’amministratore alla firma di un contratto per il rifacimento balconi e facciate ( bonus 90%) con la relativa emissione della fattura da parte dell’impresa e saldo dl 10% da parte di tutti i condomini.
    A oggi i lavori non sono ancora iniziati e temo che non partiranno più con la conseguente del beneficio.
    Ora nel mio cassetto fiscale, nella piattaforma dei monitoraggi crediti, mi ritrovo un “CREDITO RICEVUTO” accettato e un “CREDITO CEDUTO” in attesa di accettazione.
    La mia domanda da profano è questa: è possibile che sia stata inviata la comunicazione dell’Opzione di Cessione del Credito? quest’ultima deve essere accompagnata dalla congruità prezzi e Visto di conformità?

    1. Buongiorno, l’aver nel proprio cassetto fiscale un credito ricevuto ed in attesa di cessione sta ad indicare che la comunicazione di opzione è stata regolarmente inviata, e pertanto i lavori dovrebbero essere di già dotati di relazione di congruità del Tecnico e Visto di Confomita del Dottore Commercialista. Orbene, il punto è la conclusione delle opere di rifacimento della facciata, elemento essenziale affinché si perfezioni il credito ceduto tramite sconto in fattura. Senza questo tassello, con conseguente fine cantiere, per i fornitori che hanno acquisito il credito (impresa edile e professionisti), non sarà possibile cederlo a loro volta ad un istituto di credito, per non aver terminato le le opere di risanamento previste per legge entro il termine del 31.12.2022. Cordiali saluti.

  4. Buongiorno,
    a dicembre 2021 ho firmato con un impresa un contratto per il rifacimento della facciata (bonus 90%).
    Ad oggi i lavori non sono iniziati e non inizieranno mai, immagino.
    Nel mio cassetto fiscale mi ritrovo “crediti ricevuti accettati” e “crediti ceduti accettati”.
    Cosa vuol dire? che l’impresa si e’ presa il credito senza fare i lavori? cosa posso fare eventualmente adesso? Grazie

    1. Buona sera,
      da quanto mi ha prospettato si evincono delle criticità sulla effettiva esistenza del credito poi ceduto.
      Infatti, tutto questo presuppone che i lavori siano stati regolamente completati, con regolare fine lavori depositato presso il comune dove insiste l’immobile, e che il Dottore Commercialista ed il Tecnico abbiano rilasciato rispettivamente il visto di confomita ed il parere di congruità. .
      In mancanza di tutto ciò, il credito è inesistete, potendo l’Agenzia delle Entrate agire contro il committente (lei o il Condomino) per recupare il credito indebitamente ceduto. Pertanto, le consiglio di sollecitare ufficialmente (per iscritto) le parti coinvolte nei lavori (azienda e professionisti) a completare i lavori come stabilito nel contratto di appalto, attivando anche le penalità contrattualizzate se ne ricorrono le condizioni.

      Cordiali saluti

  5. Salve, volevo chiarimenti sul mio caso.
    In condominio abbiamo deciso di realizzare il cappotto sfruttando il bonus 110% e il bonus facciate 90% per quei lavori che non rientrano nel 110%.
    Abbiamo saldato la quota relativa al 90% a dicembre 2021.
    Ad oggi in condominio i lavori non sono ancora iniziati. Amministratore e ditta dicono che va tutto bene e che non sanno ancora quando inizieranno (probabilmente nel 2023).
    Tutto ciò è regolare?
    Grazie

    1. Buongiorno, si ricorda che affinché si posso usufruire del bonus facciate 90% sono necessarie le seguenti condizioni:

      1) aver pagato la fattura dei lavori entro il 31.12.2021;

      2) se il credito di imposta bonus 90% è stato usufruito con sconto in fattura, aver inviato la comunicazione di opzione entro il 29 aprile 2022 (entro il 15 ottobre 2022 per P. IVA) (Commercialista delegato);

      3) aver ottenuto contestualmente alla comunicazione di opzione, il Visto di conformità (Commercialista);

      4) aver ottenuto contestualmente alla comunicazione di opzione, l’attestazione di congruità (Tecnico);

      5) aver quanto meno iniziato I lavori all’atto di presenrazione della comunicazione di opzione ( 29 aprile 2022 o 15 OTTOBRE 2022 per P. IVA);

      6) aver concluso i lavori nei termini (in via prudenziale entro il 2022)

      Pertanto, per quanto appreso tenga presente se non si segue questa cronoprogramma si possono configurare delle criticità.

      Le faccio anche presente che il termine di fine lavori, per lavori di competenza 2021 (es. bonus facciate 90%) non è definito per legge (il termine di fine lavori suindicato è desuntivo) pertanto si potrebbe configurare la possibilità di poter completare i lavori nel 2023 pur incorrendo potenzialmente in delle criticità (aver usufruito del credito prima del completamento dei lavori) che al parere del sottoscritto potrebbero essere tollerate dell’Agenzia delle Entrate. Saluti

  6. Grazie per la risposta; nel nostro caso abbiamo:
    1) OK, fatto.
    2) abbiamo optato per la cessione dei crediti.
    3) non ne ho idea, ma credo di sì (l’amministratore non ci comunica nulla).
    4) non ne ho idea, ma credo di sì (vedi punto precedente).
    5) ad oggi i lavori non sono ancora iniziati e non abbiamo neanche idea di quando inizieranno.
    6) ne prendo atto.
    Eventualmente per il punto 5 si potrebbe fare qualcosa, come condomini, per cautelarci contro l’impresa?
    Grazie

    1. Per il punto 5) se non rispettato oggi non si può fare nulla.
      Entro il 30 novembre scorso sarebbe stato possibile utilizzare l’istituto della “remission in bonus” che avrebbe consentito di effettuare l’adempimento fino al 30 novembre 2022 (ultimo termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi) versando un importo equivalente alla misura minima della sazione pari a 250 euro, tramite F24 “Elide”, utilizzando il codice 8114 (Circolare n. 33/2022 – Agenzia delle Entrate).

      Pertanto, le posso consiglio di fare affidamento al contratto di appalto firmato e trovare un accordo con la ditta oppure in ultima istanza accertare eventuali responsabilità della ditta per non aver iniziato e/o concluso i lavori commissionati.

      La invito a lasciare se vuole un commento sulla consulenza gratuita ricevuta sulla mia pagina.

      https://g.page/r/CTDCtovHr8obEA0/review

      Spero di essere stato chiaro.
      Saluti e grazie.

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