Via libera al rinvio delle scadenze per malattia del professionista

Via libera al rinvio delle scadenze per malattia del professionista

Passa l’emendamento al Ddl. di bilancio, che si applica anche in caso di parti prematuri, interruzioni di gravidanza e decessi. Fonte Eutekne.

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento al Ddl. di bilancio 2022, ora all’esame dell’Aula, che prevede lo slittamento delle scadenze nel caso in cui il professionista deputato all’adempimento sia stato colpito da infortunio o malattia. L’emendamento presentato dal Senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi, divenuto art. 102-bis del testo, recepisce in toto quanto previsto dal disegno di legge che, da diversi mesi ormai, era allo studio della Commissione Giustizia di Palazzo Madama.

A partire dal prossimo anno, dunque, “in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio della professione, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario, per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento”.

Ai sensi del comma 5, per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori ai tre giorni, i termini relativi agli adempimenti “sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero o dell’inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure”. Gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti, recita il comma 6, “entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.

Si potrà beneficiare della sospensione solo se tra le parti sia stato sottoscritto un regolare mandato professionale prima del ricovero ospedaliero o dell’inizio delle cure domiciliari. Una copia del mandato, assieme ai certificati medici rilasciati dalla struttura sanitaria o dal medico curante, dovranno poi essere inviati tramite raccomandata o via PEC ai competente uffici della Pubblica Amministrazione.

Lo stesso regime di sospensione si applica anche per i parti prematuri o per interruzione di gravidanza dopo i tre mesi di inizio della stessa. I trenta giorni di slittamento della scadenza partiranno dal giorno del parto o dell’interruzione della gravidanza e, in entrambi i casi, andranno inviati agli uffici competenti copia dei mandati e tutti i relativi certificati medici.

Sospensione più lunga, invece, per il decesso del professionista. In questa eventualità, “gli adempimenti sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso”, ma il cliente dovrà comunque inviare agli uffici una copia del mandato entro 30 giorni dall’evento. Lo slittamento scatterà anche nel caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, “qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico”.

Sulle somme non versate a causa della sospensione della scadenza si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento e andranno versati contestualmente al tributo sospeso.

I commi 16 e 17 dell’art. 102-bis si occupano, invece, di accertamenti e sanzioni. Il primo prevede che gli uffici del Fisco possano chiedere alle Asl locali di effettuare visite di controllo nei confronti dei soggetti che richiedono la sospensione dei termini. Quanto, invece, al regime sanzionatorio, si prevedono pene pecuniarie tra i 2.500 e i 7.500 euro e l’arresto dai 6 mesi ai due anni per chi dovesse beneficiare dello slittamento sulla base di false dichiarazioni o attestazioni mediche.

L’impatto del provvedimento sulle Casse dello Stato sarà di 21 milioni di euro (abbassate di 3 milioni le stime della Ragioneria generale), tutti coperti dal fondo in dotazione del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia. “In pratica – spiega De Bertoldi – abbiamo messo a disposizione dei professionisti italiani quasi tutto il budget a nostra disposizione, perché credevamo nell’assoluta necessità di riconoscere loro un diritto costituzionale quale il diritto alla salute. Ho combattuto tre anni per arrivare a una vittoria della cui importanza forse ci renderemo conto nei prossimi anni. Un passaggio fondamentale da cui partire per migliorare ulteriormente la condizione dei liberi professionisti”.

Secondo l’ANC si tratta di un “risultato storico. Oggi è una giornata bellissima – afferma il Presidente Marco Cuchel – per tutti i lavoratori professionisti del nostro Paese e aver dato il nostro contributo come associazione al conseguimento di questo storico risultato è motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.

Il sindacato di categoria ringrazia De Bertoldi e tutti i parlamentari che hanno contribuito e lo stesso fanno sia l’UNGDCEC che Confprofessioni. Secondo Gaetano Stella, il provvedimento è “un atto di civiltà che colma un vuoto legislativo del nostro ordinamento nell’ambito delle tutele del professionista che si ammala o si infortuna, ma anche dei loro clienti e dei contribuenti finora esposti al rischio di sanzioni”.

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