Invio dei dati delle spese per gli interventi condominiali entro il 7 aprile

Invio dei dati delle spese per gli interventi condominiali entro il 7 aprile

In arrivo il differimento al 23 maggio 2022 del termine entro il quale l’Agenzia renderà disponibili le dichiarazioni precompilate per il 2021. Fonte Eutekne.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 83833 pubblicato ieri, 16 marzo, ha disposto la proroga al 7 aprile 2022 del termine per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 dai condomini con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni degli immobili oggetto di ristrutturazione.

Ai sensi dell’art. 2 del DM 1° dicembre 2016, infatti, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio sono tenuti a inviare, entro il 16 marzo di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi sopracitati, che danno diritto alle detrazioni fiscali, con l’indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini. Il termine ordinario è stato prorogato al 7 aprile 2022 esclusivamente con riferimento ai dati relativi all’anno 2021.

Lo slittamento del termine al 7 aprile, si legge nel provvedimento n. 83833/2022, è stato disposto per accogliere l’esigenza di una proroga manifestata dai soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, al fine di assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

L’esigenza della proroga è nata anche per effetto delle variazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati rispetto all’anno precedente, a seguito delle modifiche normative introdotte agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”). A decorrere dal 2021, infatti, le comunicazioni devono essere effettuate secondo le modalità di compilazione per la trasmissione e le specifiche tecniche contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 46900/2022, che ha recepito le citate modifiche normative al DL 34/2020.

Tale provvedimento ha stabilito che, tra gli altri dati, “devono essere comunque inviati i dati degli interventi che hanno usufruito della detrazione al 110% e per i quali il condominio non ha effettuato pagamenti nell’anno di riferimento per effetto della cessione del credito da parte di tutti i condomini ai fornitori o della fruizione del contributo mediante sconto”. Ilprovvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 46900/2022 ha anche inserito alcuni nuovi codici specifici:
– il codice “28”, per la comunicazione dei dati relativi agli interventi di “eliminazione delle barriere architettoniche” che possono beneficiare del superbonus del 110% in qualità di interventi “trainati”, con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto;
– ulteriori nuovi codici relativi alla compilazione del campo “Credito ceduto o contributo mediante sconto”, per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione a un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

Il nuovo termine introdotto dal provvedimento di ieri è stato così allineato a quello previsto per l’invio della comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relativo alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi con riferimento alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020: tale termine è stato infatti anch’esso prorogato al 7 aprile 2022 dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 35873/2022. Quest’ultimo termine, tuttavia, dovrebbe ulteriormente slittare al 29 aprile 2022, per effetto di un emendamento al Ddl. di conversione del DL 4/2022 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), approvato in Commissione Bilancio del Senato, il cui testo è in discussione in Aula. 

Comunicazione per l’esercizio delle opzioni entro il 29 aprile

I dati comunicati dagli amministratori di condominio all’Anagrafe tributaria rientrano tra le comunicazioni obbligatorie che taluni soggetti sono tenuti ad inviare ai fini dell’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022. Le dichiarazioni precompilate sono rese disponibili, in via ordinaria, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’apposita area autenticata, entro il 30 aprile di ciascun anno. A seguito della suddetta proroga al 29 aprile 2022, un ulteriore emendamento al DL 4/2022 prevede però il differimento al 23 maggio 2022 del termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni precompilate relative al 2021.

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