Prestazione di lavoro autonomo occasionale (collaborazioni occasionali)

Prestazione di lavoro autonomo occasionale (collaborazioni occasionali)

L’instaurazione di collaborazioni di lavoro autonomo occasionale può comportare la necessità di assolvere alcuni adempimenti da parte del committente ( vedi anche “Lavoro autonomo occasionale: nuovo obbligo di comunicazione preventiva“).
In particolare, i committenti che operano in qualità di imprenditori sono tenuti a effettuare la comunicazione di avvio delle prestazioni occasionali.
Come precisato dall’INL (nota INL 11.1.2022 n. 29):

  • per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022 compreso;
  • per i rapporti avviati dal 12.1.2022, la comunicazione è effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico;
  • nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nella comunicazione, è necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • in assenza dei contenuti minimi, la comunicazione è considerata omessa.

Dal 28.3.2022 è disponibile la procedura online sul sito del Ministero del Lavoro (nota INL 28.3.2022 n. 573).

Comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro

L’art. 13 co. 1 lett. d) del DL 21.10.2021 n. 146 (conv. L. 17.12.2021 n. 215) ha sostituito l’art. 14 del DLgs. 9.4.2008 n. 81, introducendo l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali. La disposizione è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Dal 28.3.2022, la comunicazione può essere effettuata utilizzando la procedura online disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e accessibile tramite SPID e CIE (nota INL 28.3.2022 n. 573 e nota INL 11.1.2022 n. 29).
Prima di tale intervento tale comunicazione era esclusa (nota Min. Lavoro 14.2.2007 n. 4746, mess. INPS 2.4.2008 n. 7505).

Ambito operativo

Sono tenuti al nuovo obbligo di comunicazione esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (nota INL 11.1.2022 n. 29). Ne restano quindi esclusi (nota INL 27.1.2022 n. 109):

  • la Pubblica amministrazione, ma non le Società per azioni con partecipazione pubblica le quali non possono ritenersi perfettamente equiparabili a quest’ultima (nota INL 1.3.2022 n. 393);
  • i liberi professionisti, ove gli stessi non operino e non siano organizzati in forma d’impresa;
  • gli enti del Terzo settore, a condizione che non svolgano attività commerciale;
  • le fondazioni ITS, che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche che operano senza finalità di lucro.

L’attività di volontariato non è soggetta all’obbligo di comunicazione laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e che le somme ad essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa (nota INL 1.3.2022 n. 393).

La comunicazione interessa le collaborazioni autonome occasionali di cui all’art. 2222 c.c. che, in ragione dell’occasionalità dell’attività, generano ai fini IRPEF redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

Da tale categoria restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata (nota INL 11.1.2022 n. 29, nota INL 27.1.2022 n. 109 e nota INL 1.3.2022 n. 393):

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 81/2015, già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del DL 510/96;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del DL 50/2017, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali (ad es. correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti e redattori di articoli e testi, guide turistiche, i medici, iscritti all’ordine nell’ambito di consulenze scientifiche, i traduttori, gli interpreti e i docenti di lingua, anche se le prestazioni sono svolte da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue, a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità) in quanto oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed, in genere, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate a IVA (se l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientra nell’ambito di applicazione della disciplina in esame);
  • le prestazioni rese in regime di smart working al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti, in quanto queste vengono svolte all’estero;
  • le prestazioni rese da produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo (data la natura commerciale dell’attività), mentre sono soggette all’obbligo di comunicazione le attività svolte da produttori assicurativi occasionali (5° gruppo ex art. 7 del relativo CCNL);
  • i rapporti di lavoro “intermediato da piattaforma digitale”, che comprendono anche le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, le quali sono soggette a comunicazione UniLav (art. 9-bis del DL 510/96) entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro;
  • le prestazioni rese dal procacciatore d’affari occasionale, in quanto i redditi prodotti da tale figura rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 67 co. 1, lett. i) del TUIR;
  • le prestazioni rese da sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare il marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero;
  • l’incaricato alla vendita occasionale, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR, mentre l’attività in esame è inquadrabile nell’ambito dei redditi diversi (art. 67 co. 1, lett. i) del TUIR).

Decorrenza dell’obbligo di comunicazione

L’obbligo di comunicazione, introdotto a far data dal 21.12.2021, riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della L. 215/2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota INL 11.1.2022 n. 29.
Tale nota ha chiarito che per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022 compreso.
Per i rapporti avviati dal 12.1.2022, la comunicazione è effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione deve avere i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
  • ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.

Riguardo all’inserimento del termine entro il quale dovrà essere conclusa la prestazione lavorativa, il modello permette di scegliere tra le seguenti opzioni (nota INL 28.3.2022 n. 573):

  • entro 7 giorni;
  • entro 15 giorni;
  • entro 30 giorni.

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, è necessario effettuare una nuova comunicazione.
In assenza di tali contenuti minimi, la comunicazione è considerata omessa (nota INL 11.1.2022 n. 29 ).

Trasmissione della comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata dal committente all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente per territorio, in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.  Al fine di regolare il passaggio dalle precedenti modalità di assolvimento dell’obbligo (invio tramite e-mail agli indirizzi messi a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale) alla nuova procedura, l’INL chiarisce che la comunicazione in esame (nota INL 28.3.2022 n. 573):

  • fino al 30.4.2022 può essere resa con entrambe le modalità;
  • dall’1.5.2022 potrà essere resa esclusivamente tramite la procedura telematica, unico canale valido per assolvere all’obbligo. Pertanto, non saranno ritenute valide le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Come fare la comunicazione di inzio della prestazione occasionale?

Per iniziare la prestazione lavorativa occasionale occorrerà compilare la scheda di comunicazione ed inviarla agli ispettorati sia in formato .doc che .pdf. La Regione Sicilia ha predisposto la scheda da inviare ai vari ispettorati.

Il testo tipo della comunicazione di inizio prestazione occasionale è:

Scheda comunicazione lavoro autonomo occasionale All. 1 al Comunicato n. 2/2022 (prot. n. 1375 del 14/01/2022)

All’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di ……………………………………. e- mail: ……………………………

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81), si comunica l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., tra:

COMMITTENTE

Sede legale ______________Partita IVA/C.F.________________ Luogo di lavoro________________

LAVORATORE
Nato a_________il_________Residente in_______________

per lo svolgimento della seguente attività (descrizione
sintetica)________________________________________________________________________
che inizierà il ______________________ e terminerà il ____________________________________.
A fronte della suddetta prestazione il collaboratore riceverà un compenso complessivo pari a
€_________________, al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.
Si precisa che:
– La prestazione riguarda funzioni non rientranti nell’ordinaria attività svolta dal committente.
– L’incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di
lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente.
Il Committente

A quale indirizzo email va inviata la comunicazione di inizio lavoro occasionale?

Per la regione Sicilia l’elenco dell’indirizzo email di ciascun ispettorato del lavoro territoriale a cui inviare la comunicazione di inizio prestazione occasionale è il seguente:

  • ispettorato territoriale Agrigento – itl.ag.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Caltanissetta – itl.cl.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Catania – itl.ct.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Enna – itl.en.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Messina – itl.me.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Palermo – itl.pa.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Ragusa – itl.rg.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Siracusa – itl.sr.occasionali@regione.sicilia.it
  • ispettorato territoriale Trapani – itl.tp.occasionali@regione.sicilia.it

Potete consultare l’elenco completo degli indirizzi email di ciascun ispettorato del lavoro territoriale di tutte le Regioni di Italia cliccando qui.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata o i dati indicati possono essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Eventuali errori che non compromettono la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non comportano l’omissione della comunicazione.

Trattamento sanzionatorio in capo al committente

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, è applicabile una sanzione da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La mancata comunicazione di prestazioni autonome occasionali rese in situazioni di necessità per lo svolgimento di attività non programmate o non preventivabili non è sanzionabile (nota INL 1.3.2022 n. 393).
Le sanzioni possono essere più di una, laddove gli obblighi comunicativi omessi riguardino più lavoratori, e possono applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Non si applica la procedura di diffida ex art. 13 del DLgs. 23.4.2004 n. 124. Conseguentemente, in applicazione dell’art. 16 della L. 24.11.81 n. 689, la sanzione potrà essere versata nella misura ridotta di 833,33 euro, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione.

Sospensione dell’attività del committente

Il ricorso all’opera dei lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni previste dalla legge concorre alla formazione del limite oltre il quale l’Ispettorato nazionale del Lavoro adotta il provvedimento di sospensione dell’attività del datore di lavoro. Tale provvedimento è assunto, infatti, se viene riscontrato che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto o inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla legge.

Esclusione dall’iscrizione nel LUL

Per i rapporti di lavoro autonomo occasionale, non sussiste obbligo di iscrizione nel Libro unico del lavoro (LUL).

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