Recupero ritenuta d’acconto in regime forfettario. Ecco come fare.

Recupero ritenuta d’acconto in regime forfettario. Ecco come fare.

Hai subito una ritenuta d’acconto non dovuta? Ecco come recuperare la ritenuta d’acconto se sei in regime forfettario

Il regime forfettario non ha la ritenuta d’acconto.

Ricordiamo che il regime forfettario non è assoggettato alla ritenuta d’acconto da parte del committente/sostituto d’imposta. Il contribuente rilascia al committente stesso un’apposita dichiarazione in cui gli comunica che opera appunto in regime forfettario e che il compenso che gli verrà erogato non deve essere soggetto alla ritenuta d’acconto.

La fattura deve essere sempre fatta senza ritenuta d’acconto precisando in fattura seguente dicitura di legge.

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario – come modificato dall’art. 1 comma 9 della Legge 145/2018 e, pertanto, non è soggetto ad IVA e a ritenute d’acconto

Ritenute erroneamente subite

Tuttavia potrebbe capitare che, nonostante la dichiarazione rilasciata, il committente applichi comunque la ritenuta d’acconto. Ciò può essere ad esempio il caso della ritenuta dell’8% operata dalla banca/posta sui bonifici che l’impresa (operante in regime forfettario) riceve per gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica eseguiti a favore di terzi soggetti.

• se il committente che ha diritto alla detrazione è una persona fisica non titolare di partita IVA, non si verifica alcun problema

• se il committente che esegue i lavori e ha diritto alla detrazione ed è soggetto titolare di partita IVA, l’impresa esecutrice di lavori applicherà la ritenuta o non applicherà la ritenuta in fattura a seconda che operi in regime ordinario (applicherà la ritenuta) o in forfettario.

Il problema si pone con la banca o il conto in posta in cui l’impresa che ha eseguito i lavori ha il conto. La normativa vigente infatti prevede che al momento del pagamento del bonifico, le banche e Poste Italiane Spa deebbano operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta pari all’8%.

Se l’impresa esecutrice dei lavori opera in regime forfettario deve rilasciare alla banca/posta l’apposita dichiarazione in cui gli chiede di non applicare la ritenuta (senza emettere alcuna fattura alla banca). Nonostante ciò potrebbe accadere che l’istituto comunque operi la ritenuta.

Recupero ritenuta d’acconto regime dei minimi o forfettari

Il recupero delle ritenute subite avviene in Dichiarazione dei Redditi. Dovrai indicare nell’apposito campo in TaxMan l’importo totale e allegare la certificazione della banca/posta delle ritenute operate.

In particolare, l’impresa sarà interessata dalla compilazione del rigo RS40 e del rigo LM41.

In sintesi:

Di seguito sono proposti alcuni esempi di compilazione del modello Redditi 2022 per il recupero della ritenuta subita.

Esempio 1: Ritenute applicate dalla Banca/Posta per bonifici relativi alle agevolazioni per il risparmio energetico/ristrutturazione edilizia.

Un contribuente che adotta il regime forfettario effettua nel 2021 una prestazione per una ristrutturazione edilizia.

La Banca, all’atto del pagamento del bonifico applica la ritenuta (prevista attualmente nella misura dell’8%) per le agevolazioni relative al recupero edilizio.

La Banca rilascia al contribuente la certificazione attestante l’ammontare delle ritenute effettuate nel corso del 2021, pari a 200,00 euro.

In sede di dichiarazione, nel Modello Redditi 2022, il contribuente indicherà l’importo totale delle ritenute subite afferenti il regime dei minimi, al rigo:

  • RS 40 di “Redditi 2022-PF”, denominato “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – Casi particolari”;
  • LM41 “Ritenute consorzio”, l’importo delle ritenute subite ai fini dello scomputo dall’imposta sostitutiva.

Non possedendo ulteriori redditi, il contribuente non presenta il quadro RN.

Esempio 2: Compensi incassati nell’esercizio di applicazione del regime forfetario su parcelle emesse nell’anno precedente l’applicazione del regime agevolato.

Un contribuente nel 2021 passa dal regime ordinario al regime forfetario.

Nel corso del 2021 incassa alcune parcelle, emesse nel 2020, alle quali il sostituto applica erroneamente la ritenuta d’acconto.

A febbraio il sostituto d’imposta rilascia la Certificazione Unica relativamente ai compensi corrisposti e l’ammontare delle ritenute d’acconto operate (pari ad euro 800,00) nel corso del 2021.

In sede di dichiarazione, nel Modello Redditi 2022, il contribuente indicherà l’importo totale delle ritenute subite afferenti il regime forfetario, al rigo:

  • RS 40 di “Redditi 2022-PF”, denominato “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – Casi particolari”.

Possedendo anche altri redditi, il contribuente oltre al quadro LM, compila anche il quadro RN.

In tal caso:

  • al rigo LM41 “Ritenute consorzio” indicherà l’importo delle ritenute subite che intende scomputare dall’imposta sostitutiva;
  • al rigo RN33, col. 4 , indicherà l’importo delle ritenute che intende scomputare dall’imposta IRPEF, pari, nell’esempio posto, alla differenza tra l’importo complessivo delle ritenute indicate al quadro RS e quelle già indicate nel quadro LM (800,00 – 336,00 = 464,00)

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