FATTURA ELETTRONICA ESTERO: COSA ACCADRÀ NEL 2022

FATTURA ELETTRONICA ESTERO: COSA ACCADRÀ NEL 2022

Dal 1 luglio 2022 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica estero. Questa novità segna anche il destino dell’esterometro: trasmettendo il singolo file XML della fattura all’Agenzia delle Entrate tramite lo SdI, non sarà più necessario fornire i dati transfrontalieri all’Agenzia stessa tramite l’esterometro. L’obbligo vale solo per i soggetti con partita IVA stabiliti in Italia, pertanto dal soggetto estero varrà comunque inviata la semplice fattura in PDF o cartacea.

In questo articolo vediamo cosa e come cambia la fatturazione con l’estero dal 1 luglio 2022.

Fattura elettroniche da e verso l’estero 2022

È stato il Decreto Fiscale 146/2021 a spostare in avanti la data di partenza (1 luglio 2022) dell’obbligo di trasmissione in formato elettronico XML delle fatture per operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso o da operatori esteri. La Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), infatti, lo aveva inizialmente fissato dal 1 gennaio 2022.

L’obbligo riguarda i soggetti IVA stabiliti nel Paese che effettuano operazioni con l’estero. Fino al 30 giugno 2022 le imprese possono scegliere se continuare a inviare i dati di queste operazioni tramite l’esterometro oppure possono già partire con la fatturazione elettronica anche per le operazioni transfrontaliere. L’obbligo decade solo quando per le operazioni con l’estero viene emessa una bolletta doganale: in questo caso il soggetto IVA può decidere o meno di inviare il file elettronico all’AdE.

Con il nuovo obbligo occorrerà rispettare le regole tipiche della fattura elettronica ossia:

  • per le operazioni attive (vendite): la trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture ordinarie o dei documenti che ne certificano i corrispettivi ossia entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita;
  • per le operazioni passive (acquisti): la trasmissione telematica dei dati riferiti ai documenti ricevuti dovrà avvenire entro il 15° giorno del mese successivo al giorno in cui si è ricevuto il documento oppure al giorno di effettuazione dell’operazione.

Nuovo tracciato XML fattura elettronica (v. 1.7)

In conseguenza delle novità introdotte per le operazioni transfrontaliere, sono stati rivisti alcuni campi relativi al tracciato XML della fattura elettronica. La nuova versione 1.7 in particolare prevede nuovi codici di Tipo Documento:

  • TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero: si tratta di reverse charge esterno dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. Il venditore estero emette una fattura (anche nel formato analogico) che riporta solo l’imponibile (non l’IVA in quanto imponibile in Italia). Quando il soggetto italiano riceve questo documento contabile dovrà optare per:
    • integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota IVA, dell’importo dell’IVA e il totale della fattura, se il fornitore dei servizi  appartiene ad un paese UE; è quindi l’acquirente italiano che deve assolvere al conteggio dell’IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti;
    • emettere un autofattura elettronica con l’integrazione dell’imposta che dovrà poi scaricare all’Erario, se il fornitore è di un  paese extra-UE. Anche questo documento deve essere registrato negli acquisti e nelle vendite IVA.
  • TD18 per l’integrazione per acquisto di beni intracomunitari: in questo caso, sempre di reverse charge esterno, l’acquirente italiano deve procedere all’integrazione della fattura ricevuta dal venditore estero tramite un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura. Il codice TD18 deve essere utilizzato  anche nel caso di acquisti intracomunitari di beni in un deposito IVA.
  • TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (si tratta di operazioni compiute con un soggetto estero privo di stabile organizzazione in Italia): anche in questo caso il soggetto italiano deve applicare il reverse charge sulla fattura, emettendo un’autofattura, se il venditore è extracomunitario, o un’integrazione alla fattura ricevuta, se il venditore è comunitario.

Come inviare la fattura di cortesia ai clienti esteri

Nel caso in cui il cliente estero non sia dotato di codice fiscale italiano e, quindi, non possa accedere ai servizio online dell’Agenzia delle Entrate, diventa indispensabile inviargli una copia analogica e, se possibile, anche il duplicato elettronico della fattura emessa. Quest’ultimo, infatti, essendo un duplicato informatico, ha la stessa validità giuridica di conformità rispetto all’originale (sono infatti identici); per il documento cartaceo o analogico, invece, l’efficacia probatoria è la stessa dell’originale “solo se la sua conformità all’originale non è espressamente disconosciuta” (comma 2 dell’art. 23  del C.A.D.).

Una buona prassi potrebbe essere quella di inviare al cliente estero sia una copia analogica (ad esempio un file PDF) con la dicitura “copia conforme al documento informatico originale“, sia il duplicato informatico, che possono essere spediti entrambi via mail.

Esterometro 2022: cosa cambia?

Con l’obbligo della fatturazione elettronica per le fatture estere, decade l’obbligo di compilare e inviare i dati relativi all’esterometro. Fino al 30 giugno 2021 per i soggetti IVA che ancora non hanno adottato la fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere sono obbligati a inviare i dati delle fatture da e verso l’estero all’Agenzia delle Entrate tramite esterometro, ad eccezione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

Dal 2020 la trasmissione dell’esterometro è diventata trimestrale, pertanto per il 2022 varranno gli invii relativi ai primi due trimestri e quindi l’ultima scadenza sarà il 31 luglio 2022 (corrispondente al mese successivo del secondo trimestre). L’esterometro viene sostituito dalla fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio; questo non significa che non si possa continuare a inviare la fattura in formato PDF o cartaceo al soggetto estero: attualmente non è ancora in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica con i Paesi UE o extra UE. A livello di Comunità Europea c’è sicuramente in cantiere il progetto di fatturazione elettronica obbligatoria fra gli stati membri, ma per il momento non è ancora diventato legge.

Cosa cambia con il decreto Semplificazioni?

Stabilisce l’art. 12 D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni) che, nel riscrivere il c. 3-bis dell’art. 1 D.Lgs., introduce l’esonero dall’esterometro per “gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia” purché “di importo non superiori ad € 5.000 per ogni singola operazione”.

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