Sistema TS, novità sui soggetti obbligati all’invio dei dati: scadenza 31 gennaio per le spese 2022

Sistema TS, novità sui soggetti obbligati all’invio dei dati: scadenza 31 gennaio per le spese 2022

Sistema TS: modifiche alla platea dei soggetti obbligati. Le novità riguardano gli ottici: il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2022 fissa anche la scadenza del 31 gennaio per tutte le spese sanitarie del 2022. (*)

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2022, cambia la platea di soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi.

In particolare, la nuova voce che si aggiunge all’elenco riguarda gli ottici. In seguito alle novità introdotte, le spese del 2022 possono essere inviate entro la scadenza del 31 gennaio 2023.

Sistema TS, novità sui soggetti obbligati all’invio dei dati: la nuova voce riguarda gli ottici

In particolare il Decreto MEF del 28 novembre 2022 modifica l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 che riporta la lista dei soggetti obbligati all’invio al Sistema TS dei dati che riguardano le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche diverse da quelle già inviate all’Agenzia delle Entrate.

L’obiettivo della trasmissione delle informazioni al Sistema Tessera Sanitaria è l’elaborazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti.

All’elenco di coloro che sono tenuti all’invio delle informazioni sulle spese sanitarie si aggiunge un’ulteriore voce:

a) gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali e’ stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;

b) gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;

c) gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;

d) gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;

e) gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;

f) gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

g) a partire dal 1° gennaio 2022, gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Sistema TS, novità sui soggetti obbligati: invio delle spese 2022 entro la scadenza del 31 gennaio

Come si legge anche sul portale del sistema TS, gli ottici che devono ottenere le credenziali di accesso devono attenersi alle nuove modalità stabilite dal Decreto MEF pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 dicembre 2022.

Per procedere con l’iscrizione, la partita IVA deve essere censita all’Anagrafe tributaria con il codice ATECO 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Non servirà più, quindi, il codice univoco ITCA rilasciato dal Ministero della Salute.

Per gli ottici, che rientrano nelle voci f e g dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al sistema TS, la scadenza da rispettare per l’invio delle spese sanitarie relative a tutto il 2022 è fissata al 31 gennaio 2023.

Dal 2023 sarà necessario seguire, poi, il calendario canonico che prevede la trasmissione entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

Ps. Fonte Informazione Fiscale.

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