Trattamento integrativo in busta paga: a chi e quando spetta

Trattamento integrativo in busta paga: a chi e quando spetta

Cos’è, a chi spetta e quando arriva il trattamento integrativo nella busta paga dei lavoratori dipendenti.(*)

Il trattamento integrativo sul reddito (TIR) è un importo riconosciuto ogni anno ai lavoratori dipendenti che ha sostituito il bonus Renzi.

L’importo era pari a 600 euro nella sua prima versione (2020) ed è poi salito a 1.200 euro a partire dal 2021.

Nel 2023, come accade già dallo scorso anno, il trattamento integrativo viene riconosciuto in due situazioni diverse:

  • per i lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile fino a 15.000 euro viene riconosciuto un trattamento integrativo pieno e pari a 1.200 euro;
  • per i lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro viene riconosciuto un trattamento integrativo per un importo pari alla differenza tra le detrazioni fiscali cui il lavoratore ha diritto (su questo punto si veda il paragrafo dedicato sotto) e l’IRPEF lorda a carico del lavoratore medesimo, per un importo che, in ogni caso, sarà al massimo di 1.200 euro;
  • per i lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo imponibile superiore ad euro 28.000 non è riconosciuto alcun trattamento integrativo sul reddito.

A chi, quanto e quando spetta il trattamento integrativo sul reddito dei lavoratori dipendenti:

Quanto spetta ogni mese per il trattamento integrativo?

Per motivi di semplificazione si sente parlare spesso di trattamento integrativo da 100 euro al mese oppure da 1.200 euro all’anno.

Questa affermazione è corretta, tuttavia occorre fare alcune piccole ma utili precisazioni:

  • per i lavoratori con reddito imponibile fino a 15.000 euro annui l’erogazione del trattamento integrativo è piena, cioé pari a 1.200 euro l’anno, riconosciuto però in quote giornaliere:
    • perciò nei mesi di 31 giorni vengono accreditati 101,92 euro;
    • mentre nelle mensilità da 30 giorni il contributo è di 98,63 euro.
  • per i lavoratori con redditi imponibili compresi tra 15.000 e 28.000 euro, invece, l’importo del trattamento integrativo spettante è pari alla differenza tra le diverse detrazioni fiscali previste dal Modello 730 e l’imposta lorda dovuta dal contribuente, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.

Trattamento integrativo di 100 euro al mese: a chi spetta? Ecco i soggetti beneficiari

Il trattamento integrativo del reddito spetta ai lavoratori che siano:

  • titolari di redditi di lavoro dipendente, pensioni di ogni genere e assegni a queste equiparati;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente previste dal testo unico in materia di imposte sui redditi (TUIR) ovvero:
    • i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
    • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
    • le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
    • le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.

Proprio la platea di soggetti beneficiari è uno degli aspetti di maggiore distinzione con il bonus Renzi.

In effetti, il trattamento integrativo è esteso a diverse categorie di cittadini prima escluse dal bonus Renzi, come lavoratori atipici (e purtroppo precari) e disoccupati: il trattamento integrativo può essere richiesto anche da chi si trova in NASpI e in cassa integrazione, ma anche durante stage e borse studio lavoro.

Trattamento integrativo del Reddito dei lavoratori dipendenti, quando spetta? Ecco il calcolo per coloro che hanno un reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro

Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con reddito annuo lordo compreso tra 15.000 e 28.000 euro il trattamento integrativo spetta ad una condizione.

Tale condizione è che la somma delle seguenti detrazioni previste dal TUIR siano di ammontare superiore all’imposta lorda:

  • Detrazioni per familiari a carico;
  • Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
  • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori per prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
  • Detrazioni per interessi passivi ed oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, siglati per acquistare un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento agli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
  • Rate di detrazioni per spese sanitarie, interventi per il recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, cui si aggiungono detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza:

Se la somma delle suddette detrazioni è superiore all’imposta lorda, il trattamento integrativo spetta per un importo pari alla differenza tra le detrazioni citate e la stessa IRPEF lorda, entro un massimo erogabile pari a 1.200 euro

Trattamento integrativo: quando e come viene pagato in busta paga?

Il trattamento integrativo sul reddito da lavoro dipendente direttamente dal datore di lavoro in busta paga o erogata dall’INPS.

Il lavoratore può anche scegliere di non farsi accreditare il trattamento integrativo mensilmente – magari perché ha dubbi sul suo reddito complessivo che matuererà fino a fine anno – recuperando però la cifra spettante in sede di dichiarazione dei redditi, sotto forma di rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La restituzione del trattamento integrativo

Attenzione: in alcuni casi c’è il rischio di dover restituire l’intero trattamento integrativo a conguaglio, in sede di dichiarazione dei redditi.

Tale evenienza nasce, in particolare, per i contribuenti che hanno un reddito vicino alla soglia dei 15.000 euro lordi annui.

In questi casi, il consiglio che diamo alle lettrici ed ai lettori che si trovano in questa situazione è di non farsi accreditare i 100 euro mensilmente!

Anche perché questi soldi non andranno persi: se, a consuntivo, il reddito effettivamente prodotto rientra nei limiti visti sopra, allora i 1.200 euro arriveranno direttamente tramite il modello 730 in busta paga o, meglio se possibile, tramite la richiesta di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Per i lavoratori che svolgono più di un’attività lavorativa, e che non possono avere la certezza di avere i requisiti reddituali per il trattamento integrativo per tutte le mensilità dell’anno, è possibile quindi optare per la rinuncia tramite la compilazione di un modulo che andrà consegnato al datore di lavoro.

Quest’ultimo, generalmente fornito dal datore di lavoro, in mancanza di sostituto d’imposta può essere compilato direttamente sul sito INPS, accedendo alla propria area riservata tramite SPID o CNS.

(*) Fonte Informazione Fiscale

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