Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi entro fine novembre pagando 250 euro

Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi entro fine novembre pagando 250 euro

Chi non riesce a presentare la comunicazione entro il 31 marzo ha tempo fino a tale data applicando la remissione in bonis.(*)

Entro il 31 marzo 2023 deve essere presentata la comunicazione di  opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione a terzi del credito di imposta relativo alla detrazione spettante, ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute per gli interventi “edilizi” nel 2022 e alle rate residue delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (il termine è stato da ultimo prorogato dall’art. 3 comma 10-octies del DL 198/2022, c.d. decreto “Milleproroghe”).
A norma dell’art. 121 comma 7 del DL 34/2020, le modalità di esercizio delle opzioni sono attualmente recate dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (come modificato da ultimo dal provv. 10 giugno 2022 n. 202205).

È bene ricordare che non impattano sulle comunicazioni che devono essere presentate entro il 31 marzo 2023, in quanto riferite a spese sostenute nel 2022 per interventi che sono per lo meno iniziati nel corso del 2022, le novità introdotte dal DL 11/2023 in corso di conversione in legge. L’art. 2 comma 1 di detto decreto, infatti, ha precluso la possibilità di esercitare l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto), prevedendo una clausola di salvaguardia che consente di esercitare l’opzione anche dopo tale data se i titoli abilitativi sono stati presentati entro il 16 febbraio 2023 (si veda “Casa, con lo STOP alle cessioni 7 milioni senza bonus”).

Con la circ. 6 ottobre 2022 n. 33, infatti, l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione di opzione, ha confermato che anche per detto adempimento può trovare applicazione l’istituto della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012.

Coloro che non riusciranno a presentare la comunicazione di opzione per sconto o cessione dei bonus edilizi relativi a spese 2022 entro il 31 marzo, tuttavia, potranno farlo entro il 30 novembre 2023 pagando la sanzione di 250 euro.

Con specifico riguardo alla comunicazione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, la circ. n. 33/2022 precisa che la remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo:

  • il contribuente presenti tutti i requisiti per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020;
  • il cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (ciò, in particolare, se l’esercizio dell’opzione risulta da un accordo o da una fattura precedenti al termine di invio della comunicazione);
  • non siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza della detrazione;
  • sia versata contestualmente la misura minima della sanzione di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 (pari a 250 euro) tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE), indicando il codice tributo “8114” e osservando le indicazioni di compilazione recate dalla ris. Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022 n. 58.

In presenza di tutti questi requisiti, è consentito l’invio telematico della comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di trasmissione dell’opzione.

Per le spese sostenute nel 2022, quindi, il termine entro cui deve essere presentata la comunicazione ex art. 121 aderendo alla remissione in bonis coincide con il 30 novembre 2023 sia per i soggetti “solari”, sia per le persone fisiche che presentano non soltanto il modello REDDITI PF 2023, ma anche il 730/2023.
Come precisato dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate 28 settembre 2012 n. 38 (§ 1.2), infatti, per “termine di presentazione si intende quello ordinario di presentazione del Modello UNICO”.

(*) Fonte Eutekne

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