Bonus mezzogiorno 2023 sbloccato con effetto sorpresa: istanze presentabili a partire dall’8 giugno al 31 dicembre 2024 (*)

Bonus mezzogiorno 2023 sbloccato con effetto sorpresa: istanze presentabili a partire dall’8 giugno al 31 dicembre 2024 (*)

Con il provvedimento n. 188347/2023 del 1° giugno 2023 l’Agenzia ha finalmente approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il modello, che difatti eredita l’impalcatura del suo predecessore, si presenta notevolmente più snello, in quanto potrà essere utilizzato unicamente per la richiesta del credito relativo ad investimenti effettuati nel 2023; per gli altri continuerà ad essere operativo il vecchio modello.

Per tale ragione, dunque, in caso di progetti d’investimento unitari, iniziati nel 2022 e conclusi nel 2023 sarà necessario presentare due comunicazioni differenti, includendo in un modello tutti gli investimenti effettuati fino al 2022 mentre nel nuovo solo quelli realizzati nel 2023.
Può essere utile richiamare brevemente l’ambito oggettivo di applicazione della norma e i criteri di imputazione temporale cui riferirsi per attribuire al corretto periodo d’imposta gli acquisti effettuati.

L’agevolazione nasce per incentivare gli investimenti facenti parte di un “progetto di investimento iniziale”, intendendosi per tale, secondo i chiarimenti forniti nella circ. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 34 (§ 3) (ed ereditati dalla normativa europea in materia di aiuti di stato) gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature relativi a:

  • la creazione di un nuovo stabilimento;
  • l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, § 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Per individuare i beni agevolabili, secondo la risposta a interpello 322/2020, occorre fare riferimento alla classificazione nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell’attivo di Stato patrimoniale, secondo l’OIC 16.

Tuttavia, nella circ. Agenzia delle Entrate 21.9.2022 n. 32 (§ 2.3), è stato affermato che “le imbarcazioni da diporto, anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificate nelle predette voci B.II.2 e B.II.3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto con la conseguenza che, sussistendo tutti gli altri requisiti disposti dalle normative nazionali e comunitarie, gli investimenti in tali beni consentono la fruizione del credito d’imposta”.

Ai fini dell’individuazione del corretto periodo di imputazione temporale, invece, sarà necessario fare riferimenti ai criteri previsti ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, distinguendo a seconda delle diverse modalità di acquisto dei beni.

La grande novità del provvedimento, in ogni caso, riguarda l’introduzione di precisi limiti temporali all’invio della comunicazione per la richiesta del credito, sia per gli investimenti effettuati fino al 2022 sia per quelli effettuati nel 2023, limiti mai previsti dalle disposizioni normative che regolano l’agevolazione.

Secondo quanto chiarito nel provvedimento, infatti, per gli investimenti:

  • effettuati fino al 31 dicembre 2022 si potrà inviare le domande per la richiesta del credito fino al 31 dicembre 2023;
  • effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 si potrà inviare la comunicazione fino al 31 dicembre 2024.

Il provvedimento, dunque, oltre a differenziare i modelli (e conseguentemente i software utilizzabili per l’invio, considerato che per il pregresso continuerà ad essere operativo il CIM17 mentre per gli investimenti 2023 il nuovo CIM23) utilizzabili per l’invio delle comunicazioni relative a progetti d’investimento realizzati fino al 2022 e dal 1° gennaio 2023, differenza anche i termini temporali entro i quali sarà necessario inviare l’istanza.

Due sole le eccezioni che consentono di derogare alla previsione di tali termini, ossia:

  • comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta telematica e a condizione che l’importo del credito richiesto con la comunicazione rettificativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla comunicazione originaria;
  • comunicazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni (quindi novembre e dicembre 2023 per gli investimenti realizzati fino al 2022, novembre e dicembre 2024 per gli investimenti realizzati nel 2023) successivamente scartate, se pervenute entro il mese di febbraio 2024 per gli investimenti realizzati fino al 2022, o entro febbraio 2025 per gli investimenti realizzai nel 2023.

Fonte: Fiscal Focus

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share
× Come posso aiutarla?