Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro – Seconda rata di acconto – Versamento entro il 16.1.2024 – Novità del DL 145/2023 (DL “collegato” alla legge di bilancio 2024)

Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 non superiori a 170.000 euro – Seconda rata di acconto – Versamento entro il 16.1.2024 – Novità del DL 145/2023 (DL “collegato” alla legge di bilancio 2024)

L’art. 4 del DL 145/2023, nella versione pubblicata in G.U., conferma la proroga al 16.1.2024 del termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro.
Quale elemento di novità rispetto alle prime bozze, si segnala che dalla proroga sono stati esclusi, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, anche i premi assicurativi INAIL(*)

Per alcuni soggetti, la norma proroga al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi.

Ambito temporale

Per espressa disposizione normativa, la misura è applicabile al solo periodo d’imposta 2023.

Ambito soggettivo

Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.

Dal beneficio sono quindi esclusi i seguenti contribuenti:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
  • le persone fisiche “non titolari” di partita IVA;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Inoltre, il riferimento alla “seconda rata” e non alla “seconda o unica rata” dovrebbe escludere dalla proroga coloro che non hanno versato la prima rata d’acconto perché non erano tenuti a farlo in quanto di ammontare non superiore a 103 euro. In tale ottica, l’esclusione sarebbe motivata dall’esiguità degli importi coinvolti (l’acconto complessivo massimo sarebbe di 206 euro per i soggetti ISA e 257 euro per i soggetti estranei agli ISA).Ambito oggettivo

L’art. 4 del DL 145/2023 richiama l’acconto “dovuto in base alla dichiarazione dei redditi“.

Dovrebbero quindi rientrare nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011 e 1 co. 96 – 115 e 117 della L. 244/2007);
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014);
  • la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011 e provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 n. 55394);
  • l’IVIE (art. 19 co. 13-17 del DL 201/2011);
  • l’IVAFE (art. 19 co. 18-22 del DL 201/2011);
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni (art. 1 co. 13-16 della L. 145/2018);
  • l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica” (art. 1 co. 466 della L. 266/2005 e DPCM 13.3.2009).

Tutte le citate imposte sono, infatti, liquidate nel modello REDDITI.

Esclusione dei contributi previdenziali e dei premi INAIL

Per espressa previsione normativa, dalla proroga sono esclusi:

  • i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
  • i premi assicurativi INAIL.

Facoltà di rateizzare i versamenti

Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21.5.2009).

(*) Fonte Eutekne

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