Riforma dello sport: la nuova tassazione dei premi corrisposti agli sportivi dilettanti

Riforma dello sport: la nuova tassazione dei premi corrisposti agli sportivi dilettanti

Una delle numerose novità previste dalla Riforma dello Sport riguarda la tassazione dei premi corrisposti in favore degli atleti dilettanti.

Prima dell’entrata in vigore del D.L.gs. n. 36/2021 i premi erogati avevano natura di redditi diversi secondo quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m del TUIR. Conseguentemente era possibile beneficiare della detassazione integrale fino al limite di 10.000 euro applicabile con riferimento all’anno solare.

Dal 1° luglio 2023, cioè dalla data di entrata in vigore della Riforma dello Sport, si applica ai premi corrisposti la disciplina generale di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 600/1973.

La norma di riferimento è costituita dall’art. 36, comma 6-quater del D.lgs. n. 36/2021 che così dispone: “Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

La particolarità consiste nel fatto che la disciplina fiscale dei premi, cioè l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 20 per cento, riguarda esclusivamente le somme erogate a tale titolo in favore di atleti e tecnici e non le somme corrisposte in favore di altre figure di lavoratori sportivi.

La ritenuta a titolo di imposta è applicabile, come detto, nella misura del 20 per cento la cui rivalsa è facoltativa.

Nell’anno 2023 possono quindi convivere le due diverse modalità di tassazione. Lo sportivo dilettante potrebbe ad esempio aver percepito nel primo semestre dell’anno 2023 premi per l’importo di 4.000 euro. In tale ipotesi, utilizzando la franchigia di 10.000 euro non avrà subito alcuna tassazione. Invece, i premi che saranno eventualmente corrisposti nell’arco temporale compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre, quindi dopo l’entrata in vigore della riforma, saranno assoggettati alla predetta ritenuta a titolo di imposta. Ciò anche laddove, come nell’esempio, lo sportivo abbia ancora capienza nella franchigia non completamente utilizzata nei primi sei mesi dell’anno.

I premi corrisposti non devono essere così sommati agli altri redditi. Essi possono essere in denaro o in natura ed in entrambi i casi i criteri di tassazione sono i medesimi. La società sportiva erogante deve versare la relativa ritenuta d’acconto con facoltà di rivalsa, quindi il premio può essere erogato al lordo o al netto della ritenuta.

Si consideri il caso in cui il premio corrisposto al primo classificato di una gara podistica sia pari a 1.000 euro. La società potrà operare correttamente secondo due distinte modalità. Potrà erogare al primo classificato l’intera somma di 1.000 euro senza operare alcuna ritenuta. In tale ipotesi non sarà però esonerata dall’obbligo di versamento del 20 per cento pari a 200 euro. Il costo, quindi, graverà interamente sulla società organizzatrice. Diversamente, erogherà all’atleta l’importo netto di 800 euro. In tal caso il costo della tassazione graverà esclusivamente sull’atleta dilettante che avrà percepito l’importo al netto della ritenuta.

La medesima disciplina troverà applicazione con riferimento ai premi in natura. La società sportiva potrà farsi carico del costo. In alternativa, la società sportiva dovrà costituire la c.d. provvista. Dovrà quindi richiedere all’atleta destinatario del premio in natura di corrispondere una somma equivalente alla ritenuta del 20 per cento sul valore del premio stesso. Tale ipotesi, in verità poco frequente, determina che il costo della tassazione è interamente in capo allo sportivo.

(*) Fonte Fiscal Focus

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