Indennità di maternità per le autonome da indicare nel modello REDDITI PF

Indennità di maternità per le autonome da indicare nel modello REDDITI PF

Le somme percepite andranno riportate nei quadri RE, RG, RF o LM, in relazione alla tipologia di regime fiscale.(*)

La Certificazione Unica con causale ZO, rilasciata dall’INPS, contiene l’indicazione delle somme erogate a soggetti titolari o non titolari di partita IVA, a seguito dell’indennità economica di maternità ricevuta dalla lavoratrice madre.
Si ricorda che tale indennità è destinata alle lavoratrici iscritte alle seguenti gestioni previdenziali INPS: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, pescatori autonomi e gestione separata. Per poter ricevere l’indennità, le lavoratrici devono essere iscritte alla gestione INPS pertinente ed essere in regola con il pagamento dei contributi, almeno per i mesi coperti dall’indennità di maternità.

La Certificazione Unica con causale ZO può prevedere al suo interno, esattamente al punto 6 della sezione “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, il codice 22, ciò significa che la Certificazione Unica indica somme che non devono essere inserite in nessun modello dichiarativo, poiché non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

In mancanza dello specifico codice 22, nella Certificazione Unica in questione con causale ZO, i compensi percepiti devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, poiché considerati redditi imponibili; gli stessi vanno indicati unicamente nel modello REDDITI PF.
Al momento dell’erogazione può essere trattenuta una ritenuta del 20% a titolo di acconto, che andrà indicata nel modello dichiarativo.

Sotto il profilo fiscale, l’indennità ricevuta costituisce un reddito soggetto a tassazione e pertanto le somme percepite dalla lavoratrice dovranno essere dichiarate nel modello REDDITI PF (da presentare entro il 31 ottobre 2024) a seconda dell’attività svolta. In particolare, per le:
– professioniste iscritte alla Gestione separata, tali somme vanno indicate nel quadro RE, rigo RE3 “Altri proventi lordi” e la ritenuta sarà riportata nel rigo RE26;
– imprenditrici in regime contabile semplificato, tali somme vanno indicate nel quadro RG, rigo RG10 “Altri componenti positivi” con codice 6 e la ritenuta sarà riportata nel rigo RG37 campo 6;
– imprenditrici in regime contabile ordinario, tali somme vanno indicate nel quadro RF, rigo RF31 “Altre variazioni in aumento” codice 99 e la ritenuta subita sarà indicata nel rigo RF102 campo 6 (questo vale solo se l’importo dell’indennità non è già stato incluso nel risultato d’esercizio dell’impresa);
– imprenditrici in regime forfetario, tali somme vanno indicate nel quadro LM, rigo LM22 tra i “Componenti positivi”, la ritenuta sarà indicata nel rigo RS40 e ripresa nel rigo LM41.

Nel regime forfetario, l’indennità di maternità deve essere inclusa nella dichiarazione dei redditi, ma non incide nella verifica del limite di ricavi o compensi, poiché non costituisce né un ricavo né un compenso.
A sostegno di questa interpretazione, l’art. 68 comma 2 del DLgs. 151/2001 stabilisce infatti che “Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, un’indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante per la qualifica di impiegato dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1”.

Questa norma definisce l’indennità come sostitutiva del reddito e non come un ricavo o un compenso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2012 relativa al vecchio regime dei minimi ma il cui principio è applicabile anche al regime forfetario, come precisato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11 novembre 2021 n. 777).
Tuttavia tale indennità andrà inserita nel quadro LM del contribuente in regime forfetario, sommandosi agli altri eventuali compensi lordi ottenuti.
A questo valore andrà poi applicato il coefficiente di redditività previsto per la sua specifica attività, al fine di ottenere l’imponibile fiscale su cui applicare l’imposta sostitutiva.

Qualora la lavoratrice percepisca solo redditi da partecipazioni di società, con indicazione degli stessi nel quadro RH e non abbia ulteriori redditi da dichiarare, il reddito percepito dalla Certificazione Unica INPS con causale ZO, potrà essere indicato nel quadro RL, nella sezione “Redditi diversi”, rigo RL15 con indicazione di eventuale ritenuta d’acconto nel rigo RL20.

L’indennità di maternità, essendo considerata reddito della stessa categoria di quello sostituito, partecipa alla base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali da versare alla gestione di competenza, secondo le modalità ordinarie.

(*) Fonte Eutekne

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