Erogazioni pubbliche da rendicontare entro fine mese

Il termine riguarda enti non commerciali e imprese (*).
Scade il 30 giugno 2025 il termine entro cui devono essere rendicontate, ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017, le erogazioni pubbliche percepite nel 2024 da parte dei soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet. Analogo termine opera per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa e che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le modalità di adempimento sono analoghe a quelle adottate lo scorso anno, non essendo intervenute modifiche normative ulteriori rispetto a quelle apportate, da ultimo, dalla L. 160/2023.
Destinatari degli obblighi sono sia gli enti non commerciali (in particolare, le associazioni di protezione ambientale ex di della L. 349/86, le associazioni di consumatori ex art. 137 del DLgs. 206/2005, le associazioni, le ONLUS e le fondazioni, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al DLgs. 286/98), sia le imprese.
Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni, in alternativa:
– nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno;
– nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese devono, invece, pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.
Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e, quindi, per il bilancio 2024, entro il 30 giugno 2025), anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata è prevista (analogamente agli enti non commerciali) la pubblicazione, in alternativa:
– sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno;
– nella Nota integrativa (che deve essere obbligatoriamente predisposta, seppur con un contenuto ridotto rispetto al bilancio ordinario), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Da ultimo, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.
Sembrerebbe, peraltro, logico riferire la possibilità di inserire l’informativa nel bilancio, in luogo del sito internet, anche alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa. In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale.
Sotto il profilo oggettivo, gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Si fa riferimento agli importi “effettivamente erogati”. Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.
Per quanto riguarda la provenienza delle erogazioni, si fa riferimento alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001 e ai soggetti di cui all’art. 2-bis del DLgs. 33/2013.
Sono escluse, invece, le risorse pubbliche di fonte europea/estera (circ. Assonime n. 5/2019, § 2.4).
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame (la L. 160/2023, in vigore dal 30 novembre 2023, ha soppresso la condizione per cui, a fronte dell’esenzione, l’esistenza degli aiuti doveva essere dichiarata nella Nota integrativa oppure sul sito internet).
Gli obblighi di pubblicazione non si applicano ove l’importo monetario delle erogazioni sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (limite da riferire, secondo la circ. Min. Lavoro e politiche sociali n. 2/2019, al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione).
Da ultimo si evidenzia che l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
(*) Fonte Eutekene