Presunzione legale sui movimenti bancari anche in caso di convivenza. Fonte Eutekne.

La Corte di Cassazione mediante l’ordinanza n. 13505 depositata ieri, 2 luglio 2020, ha affermato che le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie su conti correnti riconducibili a terzi, le quali trovano il proprio fondamento normativo negli artt. 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72, operano non solo nell’ipotesi di contitolarità del conto corrente fra coniugi ma anche in caso di convivenza more uxorio.

Nel caso di specie l’Ufficio aveva fondato la rettifica nei confronti di un contribuente sulla base di numerose movimentazioni su un conto corrente cointestato con l’allora convivente. I due soggetti, nell’anno di imposta accertato, erano infatti legati da uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale tale da scegliere di acquistare un’unità immobiliare per la propria convivenza (cfr. art. 1 comma 36 della L. 76/2016).

Il principio di diritto prende le mosse dalla giurisprudenza di legittimità che legittima l’operato dell’Amministrazione finanziaria che procede alla rettifica della dichiarazione su basi presuntive utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti intrattenuti dal contribuente anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa, non essendo sufficiente ad escluderne l’operatività il mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge non impiegato nell’azienda ed alla commistione fra consumi familiari e attività imprenditoriale, essendo invece necessaria la prova analitica dell’estraneità ai fatti imponibili degli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria (Cass. 16 ottobre 2015 n. 20981). 

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