DETRAZIONE IRPEF PER ONERI – PAGAMENTO CON STRUMENTI “TRACCIABILI” – NOVITÀ DELLA L. 160/2019

DETRAZIONE IRPEF PER ONERI – PAGAMENTO CON STRUMENTI “TRACCIABILI” – NOVITÀ DELLA L. 160/2019

Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
– bonifico bancario o postale;
– altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità tracciabili le spese sostenute per:
– l’acquisto di medicinali;
– l’acquisto di dispositivi medici;
– le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
– le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN.
Tutte le altre tipologie di spesa che non rientrano fra quelle sopraelencate devono essere pagate con strumenti “tracciabili”; è il caso, ad esempio, delle spese relative ai certificati di buona e robusta costituzione rilasciati dai medici di famiglia o delle spese per visite specialistiche eseguite da medici che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).

Fonte Eutekne

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share