Bonus ristrutturazione su immobili in affitto: la detrazione si trasmette agli eredi?
Le rate residue del bonus ristrutturazione non spettano all’erede se l’immobile è in affitto. Il chiarimento nel corso delle interrogazioni a risposta immediata presso la Commissione Finanze della Camera: deve essere conservata la detenzione materiale e diretta del bene (*).
Nel caso in cui l’immobile oggetto del bonus ristrutturazione sia in affitto, all’erede non spetta la detrazione relativa agli interventi previsti dall’articolo 16-bis del TUIR.
A spiegarlo è il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, intervenuto nel corso delle interrogazioni a risposta immediata che si sono svolte in mattinata presso la Commissione Finanze della Camera.
La detrazione si “tramanda” dall’avente diritto, deceduto, all’eredo solo nel caso in caso di detenzione dell’immobile.
Nel corso delle interrogazioni a risposta immediata, che si sono svolte nella mattinata di oggi presso la Commissione Finanze della Camera, sono stati forniti chiarimenti in merito alla trasmissione della detrazione relativa al bonus ristrutturazione in caso di morte dell’avente diritto.
Il quesito chiedeva la possibilità di beneficiare delle quote rimanenti della detrazione decennale anche nel caso in cui l’immobile fosse in affitto.
Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, ha chiuso a tale possibilità.
Freni ha infatti chiarito quanto di seguito riportato:
“art. 16-bis del TUIR prevede che la fruizione delle rate residue della detrazione spettante per gli interventi di recupero in caso di decesso dell’avente diritto si trasmetta per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”
Per beneficiare delle rate rimanenti dell’agevolazione è quindi necessario che venga rispettata la condizione di detenzione materiale e diretta del bene.
Viene quindi esclusa la possibilità di riconoscere in via interpretativa agli eredi il diritto del beneficio fiscale anche quando l’immobile è concesso in locazione.
A riguardo il Sottosegretario al MEF sottolinea quanto di seguito riportato:
“Purtroppo (la possibilità) non è conforme al dettato dell’art. 16-bis del TUIR, che collega il diritto alla fruizione della detrazione delle rate residue alla detenzione materiale dell’immobile.”
Per prevedere l’estensione alla fruizione della detrazione in questione non è sufficiente un’interpretazione legislativa ma deve essere approvata una specifica disposizione:
“Una diversa modalità di trasferimento del beneficio, in caso di decesso dell’avente diritto, nonché di ripartizione delle quote di detrazione può essere però stabilita solo con specifiche disposizioni di legge, quindi di fonte primaria, con necessità di adeguata copertura.”
Nessuna apertura, quindi, alla detrazione per l’erede in caso di immobile locato.
Bonus ristrutturazione: le rate residue della detrazione non spettano all’erede dell’erede
Le detrazioni relative ai bonus edilizi, nel caso di morte dell’erede che ha acquisito le quote non fruite, non spetta all’erede successivo.
È permesso un solo “passaggio” dal de cuius al primo erede per le quote residue delle agevolazioni edilizie.
In caso di morte dell’erede, il successivo erede non può fruire delle rate non fruite.
Chiarimenti in tal senso sono stati forniti, a più riprese, dall’Agenzia delle Entrate.
Tra i vari documenti di prassi del tema si è occupato la risposta all’interpello numero 612/2021.
Sul secondo passaggio, dal primo erede a quello successivo, il documento di prassi chiarisce quanto di seguito riportato:
“in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.”
Anche in questo caso non possono essere, quindi, fruite le quote residue delle agevolazioni edilizie.
(*) Fonte Informazione Fiscale