Superbonus: da rispettare sempre la sicurezza nei cantieri di lavoro

Superbonus: da rispettare sempre la sicurezza nei cantieri di lavoro

La violazione della normativa sulla sicurezza nei cantieri previsto dal  D.lgs. 81/2008 determina la revoca delle detrazioni fiscali per superbonus, bonus ristrutturazioni e risparmio energetico. Fonte Fiscal Focus.

Il rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri è un requisito indispensabile per i contribuenti che intendono fruire delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione o di efficientamento energetico.
Non fanno eccezione alla regola generale citata gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di cui all’art. 119 del D.L 34/2020. Sebbene non espressamente richiamati dalla menzionata disposizione, gli adempimenti di
sicurezza del lavoro costituiscono un elemento rilevantissimo non soltanto pe un quello che è il loro ambito specifico, ma anche per l’impatto che possono determinare sul diritto al beneficio.
Pertanto, chi intende giovarsi della maxi detrazione prevista dall’articolo da ultimo citato, oltre a rispettare tutti gli altri requisiti previsti dalle disposizioni in materia, dovrà altresì assicurarsi che siano state ossequiate correttamente anche le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell’articolo 4 del DM 41/98 (Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia), viene disposto, infatti quanto segue: «la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente».

A livello legislativo, la sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri è regolamentato dal D.lgs. 81/2008, che individua doveri e soggetti responsabili. La disciplina degli interventi Superbonus 110% non presenta disposizioni speciali dal punto di vista della sicurezza sul lavoro né per quanto riguarda gli adempimenti né per quanto riguarda i documenti da predisporre, che sono
quelli tipici previsti dal citato Decreto 81/08 citato. Valgono dunque al riguardo le regole generali previste.

Qualche nota in materia di superbonus – L’unica particolarità in materia che è doveroso segnalare è che il comma 3 dell’art. 8 del c.d Decreto Requisiti (Decreto Mise del 6 agosto 2020), prevede espressamente che, in seno all’asseverazione prevista al fine di accedere alle detrazioni previste dal Bonus 110%, l’asseveratore “dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza”.
Ecco dunque che l’asseveratore deve pronunciarsi su questioni che riguardano la sicurezza, per cui se necessario potrà risultare indispensabile la nomina di un professionista della sicurezza (ad esempio se l’asseveratore non lo fosse). Il medesimo onere è posto in carico al direttore dei lavori laddove, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 8, l’asseverazione può essere sostituita da un’analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni.
Si ricorda infatti che negli specifici casi indicati all’Allegato A al decreto in commento l’asseverazione resa dal tecnico abilitato può essere sostituita “dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate”.

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