Esportazioni: disciplina Iva. Fatture verso l’estero: cosa bisogna fare.

Esportazioni: disciplina Iva.                                Fatture verso l’estero:  cosa bisogna fare.

Le esportazioni sono regolamente dall’art. 8 del DPR 633/72 che prevede la non imponibilità ai fini Iva solo in precise condizioni. Fonte Eutekne.

Ai fini IVA sono comprese nell’ambito delle “cessioni all’esportazione” le sole esportazioni definitive secondo la disciplina doganale.
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72, le cessioni all’esportazione configurano operazioni non imponibili agli effetti dell’IVA a condizione che:

  • i beni siano materialmente trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione Europea;
  • sia trasferito il diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento) sui beni stessi.

Esportazioni “dirette”

L’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 disciplina le cessioni all’esportazione il cui trasporto o spedizione dei beni è eseguito “a cura o a nome del cedente”, anche avvalendosi di un commissionario.
A tal fine, è utile fare riferimento alle condizioni di consegna della merce, definite nel contratto o nella documentazione commerciale, come individuate dalle clausole Incoterms.
Per quanto attiene ai requisiti oggettivi delle esportazioni “dirette”, rileva:

  • il trasferimento della merce al di fuori dell’Unione Europea, da provare con apposita documentazione doganale;
  • il trasferimento del diritto di proprietà (o altro diritto reale di godimento) sui beni;
  • il trasporto dei beni all’estero sia curato dal cedente (indicativamente, le cessioni regolate con clausole Incoterms del gruppo C o D).

Non assume rilevanza l’onerosità dell’operazione.
Sotto il profilo soggettivo, invece, il cedente deve essere un soggetto passivo d’imposta (si ritiene possano essere inclusi nella disciplina anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, nonché i soggetti non residenti registrati ai fini IVA in Italia mediante identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale).

Esportazioni tramite commissionario

Costituiscono cessioni all’esportazione “dirette”, in regime di non imponibilità IVA, anche le operazioni nelle quali interviene un commissionario, per espressa previsione dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72.
Il commissionario, difatti, in quanto soggetto “trasparente” ai fini IVA non fa mutare la qualificazione dell’operazione, permettendo di caratterizzare la cessione come non imponibile:

  • sia nel rapporto tra cedente e commissionario;
  • sia nel rapporto tra commissionario e cessionario non residente.

Quanto descritto vale sia nell’ipotesi in cui il commissionario operi per conto del cedente sia nell’ipotesi in cui operi per conto del cessionario non residente.

Esportazioni “indirette”

L’art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72 disciplina le cessioni all’esportazione il cui trasporto o spedizione dei beni è eseguito “a cura del cessionario non residente o per suo conto”.
Affinché l’operazione si qualifichi come cessione all’esportazione non imponibile ai fini IVA, sono necessari:

  • il trasferimento dei beni all’estero nello stato originario, vale a dire senza essere sottoposti a lavorazione;
  • il trasporto o spedizione dei beni a nome o a cura del cessionario non residente (indicativamente, le cessioni regolate con clausole Incoterms del gruppo E o F, fatta eccezione per la clausola FOB);
  • il cessionario non residente non può essere un “privato” (bensì un operatore economico);
  • il trasferimento dei beni al di fuori dell’Unione Europea entro 90 giorni dalla consegna.

Esportazione oltre i 90 giorni

Quest’ultima condizione, ancorché formalmente prevista dall’art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, non è contemplata in questi termini dalla normativa comunitaria (art. 146 della direttiva 2006/112/CE); cfr. Corte di Giustizia UE 19.12.2013, causa C-563/12.
Con ris. 98/E/2014, si è ritenuto applicabile il regime di non imponibilità IVA anche nell’ipotesi in cui i beni escano dal territorio della UE dopo il termine di 90 giorni, purché sia fornita la prova dell’avvenuta esportazione.
Per cui, nel caso in cui il cedente abbia prudenzialmente applicato l’IVA relativa alla cessione all’esportazione e fornito la prova dell’avvenuta uscita dei beni oltre il termine di 90 giorni, è consentito il “recupero” dell’imposta già versata, mediante nota di variazione (art. 26 co. 2 del DPR 633/72) o istanza di rimborso. 

Esclusioni

Sono escluse dal regime di non imponibilità IVA previsto per le esportazioni c.d. “indirette” le cessioni di beni:

  • destinati a dotazione o a provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
  • da trasportare nei bagagli personali al di fuori del territorio dell’Unione Europea (si applica, invece, il regime di cui all’art. 38-quater del DPR 633/72).

Esportazioni per finalità umanitarie

Costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili IVA ex art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72 le cessioni con trasporto o spedizione dei beni al di fuori della Ue, entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 26 co. 2 della L. 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie.

Prova dell’esportazione

La prova che attesta che i beni hanno abbandonato il territorio UE è essenzialmente fornita dal messaggio elettronico “uscita conclusa” che l’ufficio doganale di uscita, tramite il sistema AIDA, trasmette all’ufficio doganale di esportazione.
L’ufficio doganale di uscita è situato in corrispondenza del luogo ove i beni abbandonano fisicamente il territorio della UE, mentre l’ufficio doganale di esportazione coincide tendenzialmente con il luogo di stabilimento dell’esportatore.
L’esportatore può visionare il messaggio “uscita conclusa” inserendo, sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione “Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)”, il codice identificativo MRN dell’operazione di esportazione interessata.

Prove “alternative”

Qualora il cedente non sia intestatario della dichiarazione doganale di esportazione (e, dunque, potrebbe non venire a conoscenza del rilascio del messaggio “uscita conclusa”, verificabile tramite MRN), la prova dell’esportazione può comunque essere fornita dal “visto uscire” apposto dall’ufficio doganale sul DAE (documento di accompagnamento all’esportazione).

Fatture verso l’estero: cosa bisogna sapere

Le cessioni all’esportazione richiedono l’emissione della fattura, al momento della spedizione dei beni, con l’indicazione che si tratta di una operazione non imponibile e dell’eventuale norma di riferimento. Per le fatture elettroniche via Sistema di Interscambio deve essere indicato il codice natura “N3.1” (Non imponibili – Esportazioni).
Trattandosi di operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, per le esportazioni l’emissione della fattura in formato elettronico è comunque da considerarsi facoltativa (risposta a interpello 130/E/2019).

Nel caso di emissione di una fattura elettronica estera, il codice destinatario da utilizzare è XXXXXXX. Le sette X sono un codice che ha predisposto l’agenzia delle entrate per l’emissione di fatture elettroniche verso i clienti dei paesi dell’UE e dell’extra UE.

La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio dell’esterometro, ma non i modelli INTRA: restano in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2. Clicca qui per scaricare i modelli INTRA dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Le sette X devono essere riportate nel campo “Codice destinatario”, insieme al numero di partita IVA del destinatario, nel caso di soggetti con sede in Paesi dell’UE. Per i soggetti con sede in uno stato extra UE, invece al posto della partita IVA bisogna inserire un  codice generico che è: “OO 99999999999”. Ricapitoliamo:

  1. Paese all’interno dell’UE: codice destinatario XXXXXXX + numero partita IVA
  2. Paese fuori dell’UE: codice destinatario XXXXXXX + codice generico OO 99999999999 (al posto della Partita IVA) .

Che sia all’interno o all’esterno dell’UE, nel campo CAP il codice da riportare è “00000”. Non è necessario indicare il CAP del Paese di riferimento.

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