Definizione agevolata degli avvisi bonari 2017 e 2018 non per tutti

Definizione agevolata degli avvisi bonari 2017 e 2018 non per tutti

Escluse le sanzioni e le somme aggiuntive in presenza di un riduzione del volume di affari maggiore del 30% dell’anno 2020 rispetto all’anno 2019. Fonte Fiscal Focus.

Il decreto “Sostegni” prevede la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.

Nello specifico, l’articolo 5, del D.L. n. 41/2021 , convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021, dispone che la definizione agevolata è riservata ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021 (entrata in vigore del decreto Sostegni), i quali devono avere subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (2019), come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale della stessa imposta per il periodo d’imposta 2020.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, per il rispetto della condizione, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.

Le somme oggetto di definizione, sono quelle dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni (avvisi bonari) previste dagli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 , con riferimento alle imposte dirette, e 54-bis del DPR n. 633/1972 , attinente all’IVA, ossia:

  • comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
  • nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis, che saranno elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Nei fatti, si tratta delle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, ma riferite al 2017, e di quelle presentate nel 2019, con riferimento al 2018.

Come confermato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 275852/2021 del 18 ottobre scorso, l’operazione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, ma sono escluse le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

È importante precisare che l’articolo 157 del D.L. n. 34/ 2020, ha differito i termini per la notifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria di alcuni specifici atti. Il comma 2 del richiamato articolo 157, dispone che, dall’8 marzo 2020, non si procede agli invii di specifici atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020, tra cui le comunicazioni eseguite a seguito di controlli automatici, di cui ai citati articoli 36-bis e 54-bis. Tali comunicazioni sono notificate, inviate o messe a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza. Il comma 3 dall’articolo 157, stabilisce che i termini di decadenza per la notificazione di alcune cartelle di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602 del 1973 sono prorogati di quattordici mesi, rispetto al previgente termine di tredici mesi.

Il controllo delle dichiarazioni – La dichiarazione dei redditi viene sottoposta a due tipologie di esami:

  1. liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti, ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, che non comporta una valutazione di merito della dichiarazione, ma l’Ufficio effettua un controllo basato sulla correttezza dei calcoli e dei dati esposti nella dichiarazione stessa. Per l’IVA la disposizione è contenuta nell’articolo 54-bis del D.P.R n. 633/1972;
  2. controllo formale della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, con il quale si verifica la correttezza degli adempimenti dei contribuenti, attraverso la richiesta della documentazione finalizzata a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l’imposta dovuta. Tale controllo si esegue tenendo conto dei criteri selettivi fissati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In merito al primo punto, l’Amministrazione Finanziaria, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, procede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

In sostanza, si tratta di un controllo automatizzato, che non si basa su un procedimento di tipo selettivo, ma deriva dalla liquidazione delle imposte e dell’IVA dopo la presentazione delle rispettive dichiarazioni.

Quanto al secondo punto, ossia quello previsto dal citato articolo 36-ter, si tratta di un controllo formale nonché selettivo vero e proprio delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta ed è finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione a quelli desunti dal contenuto delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta e forniti da enti previdenziali, banche, ecc. (Circ. dell’Agenzia delle entrate n. 68/E del 16 luglio 2001 ).

Osservazioni – Tralasciando tutti gli altri aspetti della definizione, in questa sede non si può fare a meno di manifestare alcune riflessioni.

In prima battuta, è bene precisare che le regole sulla definizione agevolata, non richiamano l’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, attinente al controllo formale che, come sopra specificato, consiste nella verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio enti previdenziali e assistenziali).

Per detto controllo rimangono ferme le ordinarie regole previste da quest’ultimo articolo e, quindi, senza possibilità di rientrare nella menzionata definizione.

In merito ai soggetti interessati, per alcuni di essi risulta complicato osservare la condizione relativa alla “riduzione maggiore del 30 per cento”.

Si fa notare che per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA (es. operazioni esenti, forfetari), per il rispetto della condizione, si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d’imposta 2020.

A meno che non si provveda ad inviare la dichiarazione anticipatamente, per detti soggetti la norma non può essere applicata prima del 30 novembre 2021. Infatti, per determinare la riduzione dei ricavi o compensi del 2020 rispetto a quelli del 2019, occorre attendere necessariamente il 30 novembre 2021, in quanto la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, va presentata entro detta data.

Infine, interessati dalla disposizione prevista dal decreto “Sostegni” in esame, sono i soggetti che “devono ricevere” le comunicazioni di irregolarità.

Ne consegue che, sono fuori dalla definizione agevolata, tutti i soggetti a cui sono state consegnate le comunicazioni di irregolarità relativa agli anni di imposta 2017 e 2018, i quali, avendo già provveduto a rateizzare quanto contenuto nella comunicazione stessa, devono continuare a versare le rate maggiorate della sanzione del 10 per cento alle scadenze indicate nell’avviso bonario.

In proposito si ricorda che l’articolo 15-ter del DPR n. 602/1973, stabilisce che in caso di rateazione il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Attenzione, quindi, a continuare a versare nei termini le rate, al fine di evitare la decadenza.

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