Agevolazioni prima casa under 36: credito d’imposta già in Redditi 2021

Agevolazioni prima casa under 36: credito d’imposta già in Redditi 2021

Fonte Fiscal Focus.

L’articolo 64, commi da 6 a 10, del Dl Sostegni bis n.73/2021 ha introdotto nuove agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani con un’età inferiore a 36 anni e con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. In particolare, è prevista l’esenzione:

  • dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto;
  • dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Il credito d’imposta – Il credito di imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso. In merito, si evidenzia che nel modello Redditi PF 2021 non è previsto uno specifico campo in cui indicare il nuovo credito d’imposta “prima casa under 36”, tenuto conto che i modelli dichiarativi sono stati approvati prima dell’introduzione della misura agevolativa in argomento.

Ciò nonostante, grazie ad un’implementazione del software di compilazione e di controllo, effettuata dall’Agenzia delle Entrate il 18 ottobre 2021, sarà possibile fruire del nuovo credito d’imposta “prima casa under 36” già nel modello Redditi PF 2021.

In particolare, l’importo del credito di imposta potrà essere indicato nel rigo CR7, colonna 2, dedicato al credito di imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 448/1998.

Per distinguere il credito d’imposta per acquisto “prima casa under 36”, che è pari all’IVA corrisposta, dal credito d’imposta per riacquisto “prima casa”, il contribuente che intenda fruire del nuovo credito indicherà il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio e non sarà possibile compilare la colonna 1 del rigo CR7.

Compresenza crediti d’imposta – L’Agenzia, nella recente Circolare n.12/2021 , ha precisato che nell’ipotesi di compresenza del credito “prima casa under 36” e del credito “prima casa”, anche qualora si tratti di un credito residuo già indicato nella precedente dichiarazione 730/2020, rigo 131, ovvero Redditi PF 2020 rigo RN47, colonna 11, non sarà possibile indicare nel rigo CR7 entrambi i crediti. Pertanto, il contribuente dovrà esporre ed utilizzare nella dichiarazione Redditi PF 2021 solo uno di essi , rinviando l’esposizione e l’utilizzo dell’altro credito nella dichiarazione dell’anno successivo.

Inoltre, l’Amministrazione ha precisato che è sempre possibile fruire nel modello Redditi PF 2021, ove più conveniente, del credito d’imposta “prima casa” maturato nel 2020 o nel 2021 e fruire del credito d’imposta “prima casa under 36” nella modulistica dichiarativa relativa all’anno d’imposta 2021. La mancata esposizione nel modello Redditi PF 2021 del credito d’imposta “prima casa” maturato nel 2020, a causa dell’impossibilità del contemporaneo utilizzo di entrambe le agevolazioni, non pregiudica il suo utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021.

Il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta “prima casa under 36” sarà comunicato con apposita risoluzione. In dichiarazione dei redditi il credito d’imposta “prima casa under 36” sarà utilizzato in diminuzione delle imposte dirette.

Forfettari – Se il contribuente fruisce del regime forfettario o di vantaggio, il credito d’imposta “prima casa under 36” sarà prioritariamente portato in diminuzione dall’importo delle relative imposte sostitutive dovute, indicato nel rigo LM40, colonna 1.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share