Edilizia: Iva agevolata al 10% e al 4%. Lista dei materiali per la detrazione

Edilizia: Iva agevolata al 10% e al 4%. Lista dei materiali per la detrazione

Nel settore dell’edilizia sono previste diverse agevolazioni in termini di aliquota IVA applicabile.

Aliquote per la costruzione di fabbricati

Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, relativi alla costruzione dei fabbricati sotto indicati, sono soggette ad aliquota IVA:

  • del 4% ai sensi del n. 39 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72;
  • del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.

Aliquote per la cessione di fabbricati

Fermo restando che le cessioni di fabbricati sono imponibili ai fini IVA solo a determinate condizioni, si riepilogano le aliquote applicabili secondo quanto previsto dai n. 21 e 21-bis della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 (aliquota del 4%) e dai n. 127-undecies e 127-quinquiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 (aliquota del 10%).

Fabbricati in corso di costruzione e ristrutturazione

Le aliquote ridotte del 4%, in presenza dei requisiti “prima casa” (n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72), e del 10% (n. 127-undecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72) si applicano anche ai fabbricati non ultimati (circ. 12/E/2007, § 11).
Più in generale, si rammenta che le cessioni di fabbricati effettuate in un momento anteriore alla data di ultimazione degli stessi si considerano comunque assoggettate ad IVA, in quanto estranee al regime di esenzione ex art. 10 co. 1 n. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72 (circ. 12/E/2007, § 11, ris. 91/E/2007 e circ. 12/E/2010, § 3.9).

Fabbricati in corso di ristrutturazione

Le cessioni di fabbricati, da parte del soggetto che ha realizzato l’intervento di ristrutturazione in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo, sono soggette ad aliquota IVA ordinaria, non potendosi rendere applicabile l’aliquota del 10% di cui n. 127-quinquiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 (circ. 8/E/2009, § 6.5).

Aliquote per la locazione di fabbricati 

Il n. 127-duodevicies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 dispone l’aliquota del 10% per le locazioni di fabbricati abitativi, effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all’art. 3 co. 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001, nonché per le locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali.

Aliquote per gli interventi di recupero edilizio

A norma del n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, si applica l’aliquota del 10% alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 31 della L. 457/78, ad esclusione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
A tale disposizione, si accompagna l’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 (la cui portata è stata resa definitiva con l’art. 2 co. 11 della L. 191/2009) che dispone l’aliquota del 10% per le prestazioni relative ad interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, con la limitazione per i beni significativi.
Inoltre, con il n. 127-duodecies della Tabella A, Parte III, è prevista l’aliquota del 10% per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ad edifici di edilizia residenziale pubblica

Fornitura di materiale per il settore dell’edilizia

A norma del n. 24 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 (aliquota del 4%) e del n. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 (aliquota del 10%), sono agevolate rispettivamente le forniture di beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate:

  • per la costruzione, anche in economia, di fabbricati “Tupini” e di edifici rurali, destinati ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni o all’allevamento del bestiame;
  • per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.

Nozione di “beni finiti”

Per “beni finiti”, per i quali si applica l’aliquota IVA ridotta, si intendono “i beni che, anche successivamente al loro impiego nella realizzazione dell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile” (C.M. 2.3.94 n. 1). Il bene finito, infatti, è tale in quanto, “pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni” (R.M. 30.3.98 n. 22). Non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (es. mattoni, maioliche, chiodi, ecc.); cfr. C.M. 17.4.81 n. 14.
Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas (ris. 71/E/2012).
Anche le apparecchiature , incorporate strutturalmente e funzionalmente negli edifici, possono qualificarsi come beni finiti (R.M. 6.12.89 n. 550439, risposta a interpello 636/E/2021).

Elenco beni iva agevolata

  • Apparecchi idrosanitari in vitreous china, fire clay e altri materiali;
  • bruciatori per caldaie;
  • cabine doccia (comprensive di boxdoccia e piatto doccia);
  • cabine doccia-sauna (comprensive di box-doccia e piatto doccia);
  • caldaie per riscaldamento a gasolio, a gas, a carbone o funzionanti con altri tipi di combustibile;
  • caminetti;
  • cassette di scarico esterne e/o da incasso;
  • centraline elettroniche ed apparati di controllo per impianti di riscaldamento e/o condizionamento;
  • condizionamento (impianti);
  • contatori e misuratori per impianti idraulici e di riscaldamento;
  • depuratori;
  • dolcificatori d’acqua;
  • filtri;
  • flessibili;
  • impianti solari termici;
  • impianti fotovoltaici;
  • impianti irrigazione (se accessori);
  • infissi;
  • lavabi (anche comprendenti componenti arredo bagno, purché il prodotto sia caratterizzato da un singolo codice articolo);
  • lavelli in acciaio inox;
  • minuterie per impianti idraulici, da riscaldamento e/o condizionamento;
  • piatti doccia in ghisa, acciaio e altri materiali;
  • pilettame;
  • pompe e circolatori di tutti i tipi per uso idraulico e/o di riscaldamento;
  • raccorderia in ghisa, ferro, nera, zincata, cromata;
  • raccorderia in ottone, rame, bronzo;
  • radiatori a corpi scaldanti di tutti i tipi e materiali;
  • rubinetteria cromata e rubinetteria gialla esterna da incasso;
  • saracinesche e valvole in ghisa;
  • scaldabagni elettrici, a gas o funzionanti con altri combustibili;
  • scaldabagni solari;
  • scale a chiocciola;
  • sifoname;
  • stufe (integranti impianti di riscaldamento che non si caratterizzino come semplici elettrodomestici);
  • tubazioni e altri manufatti in ghisa, acciaio, plastica, piombo e/o altri materiali per impianti di scarico di acque bianche o nere;
  • tubazioni in acciaio nero o zincato, in rame e altri materiali per impianti di adduzione di acqua calda e/o fredda;
  • vasche idromassaggio;
  • vasche in ghisa, acciaio e altri materiali.

Elenco beni iva ordinaria

  • battiscopa;
  • box/pareti doccia, in quanto caratterizzati da un proprio singolo codice articolo. A tale proposito segnaliamo che la Direzione Centrale Normativa (Settore Imposte Indirette – Ufficio IVA) dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ad ANGAISA una specifica consulenza giuridica (n. 954-21/2010 del 09.12.2010) con la quale si puntualizza, fra l’altro, quanto segue: [Per poter fruire delle aliquote IVA ridotte nei casi previsti dalla legge] “come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 353485 del 18 ottobre 1982, oggetto della cessione deve essere il bene completo, ne sia o meno prevista la posa in opera; nell’ipotesi in cui vengano cedute singole parti, ciascuna dovrà essere assoggettata ad aliquota propria. Pertanto, ne deriva che i componenti rappresentati dall’Associazione stante [ANGAISA] ….. box doccia, gruppi aste, colonne doccia per cabine doccia – qualora ceduti singolarmente – scontano l’aliquota IVA ordinaria. Ciò in quanto tali beni pur essendo facilmente individuabili, costituiscono elementi strutturali del bene finito (… cabina doccia); non appaiono, dunque, dotati di una propria individualità funzionale che, come sopra chiarito, caratterizza i “beni finiti” per i quali è previsto il regime fiscale di favore”;
  • collanti;
  • elettrodomestici;
  • ferro per cemento armato: ferro e acciaio tondo per cemento armato, in barre lisce e in barre ad aderenza migliorata;
  • idropitture;
  • laterizi: comignoli e canne fumarie, elementi in laterizio per soletta mista e nervature parallele con o senza alette ed elementi semplici, forati, mattoni anche refrattari, tavelle e tavelloni, tegole;
  • leganti e loro composti: calce dolce e spenta, calce eminentemente idraulica, calce idrata, cementi normali e clinker, malta, miscela per intonaco pronta;
  • maniglioni (*);
  • manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento e anche con altri composti: blocchi cavi in conglomerati di cemento e granulato in argilla espansa, blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento vibrocompresso, pali prefabbricati in calcestruzzo, pozzetti in cemento prefabbricati, recinzione prefabbricata costituita da pilastrini in calcestruzzo armato;
  • materiali di coibentazione, impermeabilizzazione, bituminosi e bituminati: agglomerato ligneo in lastre, bitume, cartone bituminato e cilindrato, cemento plastico bituminoso e fibra di amianto, fibra di vetro, frammenti di sughero in lastre, idrofugo liquido e in polvere, isolanti flessibili in gomma per tubi, lana di roccia, guaine impermeabili, polistirolo espanso;
  • materiali e prodotti dell’industria lapidea: alabastro, ardesia, caolino, diorite, granito, marmo, pietre calcaree e silicee, pietre di gesso, quarzite, sienite, travertino, serpentino, tufi, porfido, feldspasto, caolino; prodotti e sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei materiali dell’industria lapidea: argilla, calce, cubetti, gesso cotto, ghiaia, granulati, marmette e marmettoni, pietrisco, polvere e similari, sabbia, selci;
  • materiali inerti: argilla, bentonite di tipo medio, ghiaia, ghieietta, graniglia per trattamento superficiale e massicciate stradali, granulati di pomice, perlite espansa in grana grossa, pietrisco calcareo, polistirolo liquido o in granuli, sabbia viva di cava o sabbietta viva di fiume, silicio o simili, vermiculite espansa;
  • materiali per pavimentazione interna ed esterna: doghe e doghette in legno, linoleum, listoni in legno, marmette e marmettoni, moquette, pavimenti in gomma e in PVC, piastrelle di rivestimento murale in sughero, piastrelle in gres e di marmo, piastrelle per rivestimento in maiolica, scaglie di spacco di lastra di marmo, frammenti di lastra di marmo e pietra naturale per pavimentazione, prodotto ceramico cotto denominato biscotto, quarzo plastico, tessere di caolino smaltato per rivestimenti, tessere di vetro per pavimenti e rivestimenti.A tale proposito segnaliamo che la risoluzione Agenzia Entrate n. 71/E del 25 giugno 2012 ha ribadito, facendo riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia, che l’acquisto di pavimento in laminato (parquet) di tipo flottante non sconta l’aliquota IVA ridotta del 10% bensì quella ordinaria. Infatti, sebbene i pannelli di laminato possano essere spostati facilmente in altro luogo per essere di nuovo posati e creare una pavimentazione, nel momento in cui vengono smontati perdono le loro caratteristiche strutturali di pavimentazione e, pertanto, non possono essere considerati come “beni finiti” dotati di una propria individualità e autonomia funzionale. Più semplicemente si tratta, quindi, di materiale di rivestimento, ovvero di materie prime o semilavorate da impiegare per l’intervento in oggetto;
  • mobili e mobiletti;
  • portarifiuti;
  • porta salviette;
  • portasaponette;
  • sedili per WC;
  • specchi e specchiere;
  • stucco;
  • tappeti;
  • tende per doccia;
  • tubi isolanti in polietilene;
  • vernici.

(*) Sono al 4% poiché ausili per disabili alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Forniture con posa in opera

L’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, pur contemplando anche gli altri interventi di recupero edilizio, estende l’aliquota IVA del 10% alle forniture di beni con posa in opera per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa, con la limitazione per i beni significativi. L’agevolazione di cui all’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99 riguarda anche le materie prime e semilavorate nonché tutti gli altri beni necessari per i lavori di manutenzione (cfr. C.M. 7.4.2000 n. 71, § 4).

Assegnazioni da parte di cooperative

Ai sensi del n. 26 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, sono soggette ad aliquota IVA del 4% le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione diverse da A/1, A/8 e A/9, nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti “prima casa”, fatte ai soci da parte di cooperative edilizie e loro consorzi.
Si applica l’aliquota del 10% di cui al n. 127-undecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, per le assegnazioni ai soci, da parte di cooperative edilizie e relativi consorzi, di case di abitazione diverse da A/1, A/8, A/9, nei confronti di soggetti privi dei requisiti “prima casa”.
Per le operazioni descritte, sono previste specifiche regole in merito al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 del DPR 633/72.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share